Fideiussione a prima richiesta evita decadenza ex articolo 1957 (Cass. civ. Sez. 3 n. 24277 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti autonomi di garanzia e di fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, cod. civ. deve intendersi riferito – in forza del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ. – esclusivamente al termine semestrale ivi indicato. Ne consegue che è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, poiché, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.
Il Fatto
Alcuni fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della società cessionaria del credito originariamente vantato da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice, per il pagamento del residuo saldo debitore di conto corrente. I garanti eccepivano, tra l’altro, la decadenza del creditore dal diritto di escutere le fideiussioni per decorrenza dei termini ex art. 1957 cod. civ. ed il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità di alcune clausole della garanzia e la decadenza del creditore.
La Corte d’appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello principale della creditrice e respingeva l’appello incidentale proposto dai fideiussori, condannandoli al pagamento della somma dovuta. In particolare, la Corte territoriale riteneva infondata l’eccezione di decadenza, valorizzando la clausola n. 7 del contratto di garanzia, che prevedeva l’obbligo di pagamento “a prima richiesta”, oltre alla lettera di messa in mora inviata ai garanti. I fideiussori ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, attinenti alla ritenuta violazione delle norme di cui agli artt. 112, 113 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 1957 cod. civ., dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati.
Con riferimento alla questione della decadenza, gli Ermellini hanno dato continuità al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, cod. civ. va riferito, in applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla norma. In tale prospettiva, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario l’esercizio di un’azione giudiziale, difettando altrimenti la ragionevolezza di una clausola che subordini l’adempimento “a prima richiesta” all’avvio di un giudizio. Il Collegio ha precisato che l’arresto giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti (Cass. n. 20648/2024) non si attaglia al caso di specie, attenendo ad una fattispecie in cui era stata applicata una clausola riconducibile al modulo ABI dichiarata nulla, mentre la clausola in esame, contenuta nell’art. 7 del contratto, comporta una deroga solo parziale all’art. 1957 cod. civ..
Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte ha escluso che la decisione del giudice d’appello abbia travalicato i limiti della domanda o l’effetto devolutivo del gravame, poiché la clausola n. 7 era già emersa nel giudizio di prime cure, essendo la documentazione contrattuale allegata e valutata sin dall’instaurazione del giudizio monitorio. La Corte territoriale aveva correttamente interpretato la clausola quale legittima deroga parziale all’art. 1957 cod. civ., con la conseguente sufficienza della richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata nel termine semestrale.
Il terzo motivo, concernente la mancata dimostrazione del quantum debeatur e la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile. La S.C. ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale e che il certificato ex art. 50 T.U.B., idoneo nella fase monitoria, può assolvere all’onere di provare l’ammontare del credito nel processo a cognizione piena quando il fideiussore non abbia specificamente contestato la conformità del saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a una contestazione generica. Nel caso di specie, i fideiussori avevano incentrato le proprie difese principalmente sulla fideiussione, senza contestare in modo specifico i saldi passivi allegati nel ricorso monitorio.
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Nota della Redazione
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