Distrazione spese richiesta solo nel grado in cui si liquida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10789 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo nella stessa sentenza con cui il giudice condanna la parte soccombente alla rifusione. Ne deriva che l’istanza di distrazione deve essere formulata nello stesso grado del processo in cui la condanna alle spese viene pronunciata. È pertanto irrilevante, e non può supplire alla carenza della domanda, l’istanza proposta in un grado precedente o successivo. In assenza di reiterazione della dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere percepito gli onorari, non è possibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, il difensore abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari.
Il Fatto
Il difensore di una parte aveva ottenuto, in sede di legittimità, l’accoglimento del ricorso incidentale e la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale alla rifusione delle spese di lite. Il provvedimento, tuttavia, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza.
Il difensore ha quindi proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza. L’Azienda si è opposta, rilevando che nel controricorso non era stata spiegata alcuna istanza specifica contenente la dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere percepito gli onorari. Con ordinanza interlocutoria la Corte ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto la disciplina dell’art. 93 cod. proc. civ., che consente la distrazione delle spese a favore del difensore con procura. La norma, osserva il Collegio, ne ammette l’applicazione solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente.
Da questa collocazione necessaria la Corte desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui viene articolata. Non è sufficiente, dunque, che l’istanza sia stata proposta in un grado precedente: la distrazione opera grado per grado.
Nel caso concreto mancava, sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa, la formulazione dell’istanza di distrazione nel giudizio di cassazione. Non poteva valere quella proposta nel precedente grado di merito, proprio perché la distrazione di un determinato grado non può essere domandata in un grado anteriore o posteriore.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ., è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, il difensore abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019).
Il ricorso è stato quindi rigettato. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso che vi sia luogo a provvedere, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.