Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la ratio decidendi in materia di infortuni sul lavoro (Cass. pen. n. 14188/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, anziché confrontarsi criticamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità, ovvero quando deducono violazioni di legge senza indicare la fonte probatoria del supposto dato fattuale erroneamente ritenuto dai giudici di merito. In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi informativi e formativi gravanti sul datore di lavoro sono correlati non solo ai rischi derivanti dalle mansioni esercitate dal lavoratore, ma anche ai rischi connessi al luogo di lavoro e all’attività lavorativa in cui si inseriscono le mansioni affidate, implicando una considerazione della fase dinamica del rapporto di lavoro. La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio concretizzatosi rientri nell’area di rischio che il datore di lavoro era chiamato a gestire, essendo irrilevante l’immediata percepibilità del pericolo ove le omissioni informative e formative siano finalizzate proprio a prevenire comportamenti imprudenti.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto con la qualifica di “boscaiolo” e privo di esperienza specifica e di formazione, è deceduto a causa del ribaltamento di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere. L’evento si è verificato nell’ambito di un’attività di disboscamento, durante la quale il lavoratore, non esperto, era stato adibito, secondo quanto accertato dai giudici di merito, anche alla rimozione delle ceppaie. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del legale rappresentante della società datrice di lavoro per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008.
La Corte territoriale ha ritenuto che le omissioni informative e formative, relative al rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie, fossero causalmente rilevanti, in quanto l’adempimento di tali obblighi avrebbe consentito al lavoratore di adottare le misure di prevenzione indicate nel documento di valutazione dei rischi. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’estensione degli obblighi informativi e formativi oltre le specifiche mansioni affidate al lavoratore, nonché in ordine alla causalità della colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura, fondata sulla diversa ricostruzione delle mansioni effettivamente affidate al lavoratore, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, sulla base degli elementi probatori, aveva accertato che il lavoratore era adibito anche alla rimozione delle ceppaie, e che il D.V.R. non prevedeva un riparto di mansioni. Il motivo è stato ritenuto aspecifico, in quanto non indicava la fonte probatoria del supposto dato fattuale, e manifestamente infondato, poiché gli obblighi informativi e formativi, come chiarito dalla giurisprudenza, non sono limitati alle sole mansioni esercitate, ma si estendono ai rischi connessi al luogo di lavoro e all’attività lavorativa in cui si inseriscono le mansioni affidate.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la causalità della colpa con motivazione esente da censure, valutando che le previste informazione e formazione avrebbero consentito al lavoratore non esperto di adottare le misure di prevenzione indicate nel D.V.R. La Corte ha, altresì, escluso che la condotta imprudente del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, in quanto il rischio concretizzatosi rientrava nell’area di rischio che il datore di lavoro era chiamato a gestire, essendo le omissioni finalizzate proprio a prevenire comportamenti imprudenti. Ha, infine, ritenuto inconferenti i riferimenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente, in quanto non pertinenti alla fattispecie concreta, caratterizzata dalla mancata formazione di un lavoratore non esperto per lo svolgimento di un’attività pericolosa per la quale lo stesso datore di lavoro aveva previsto il ricorso a personale esperto e formato.
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