Notifica appello tributario tramite messo e delega di firma nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 10961 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e disciplina le modalità delle notificazioni degli atti processuali, dettando una disciplina speciale tanto per il contribuente quanto per gli organi dell’amministrazione finanziaria. Il quarto comma di tale disposizione riguarda i soli atti dell’amministrazione e prevede la possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati: tale modalità, per ragioni logiche e sistematiche, è applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello. La delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 non è delega di funzioni e non richiede l’indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica rivestita, idoneo a consentire ex post la verifica del potere. È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che aderisca acriticamente agli atti dell’ufficio e ometta di esaminare i motivi dell’appello incidentale.

Il Fatto

Un libero professionista riceveva la notifica di un avviso di rettifica e liquidazione per Irpef, Iva e Irap relative all’anno 2009, sul presupposto di compensi percepiti per prestazioni professionali nella definizione di pratiche risarcitorie senza emissione di fattura.

La C.T.P. di Latina accoglieva in parte il ricorso, escludendo la riconducibilità all’attività professionale di proventi per una somma complessiva. La C.T.R. del Lazio, sezione di Latina, accoglieva invece l’appello principale dell’ufficio e rigettava quello incidentale del contribuente. Il professionista ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sosteneva l’inesistenza giuridica della notifica dell’appello, eseguita a mezzo del messo dell’amministrazione, sul presupposto che l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 richiamerebbe solo i commi 2 e 3 dell’art. 16, e non il comma 4. La Corte ha respinto la censura, ribadendo l’orientamento consolidato: il comma quarto dell’art. 16 ha per oggetto solo gli atti dell’amministrazione e prevede un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, applicabile per ragioni logiche e sistematiche anche al ricorso in appello, come affermato da Sez. V n. 26053 del 2015 e Sez. V n. 23618 del 2011.

Il secondo e il terzo motivo — nullità della sentenza per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente con riguardo all’appello incidentale — sono stati accolti. La sentenza impugnata conteneva, quanto all’appello principale, mere formule di stile, espressive di un’adesione acritica all’avviso di accertamento, e non esaminava affatto i motivi dell’appello incidentale.

Il quarto motivo, articolato in più profili, censurava la mancata pronuncia sulla delega di firma del funzionario sottoscrittore. La Corte, pur rilevando che il tema non era stato trattato in appello, lo ha esaminato direttamente nel merito, rigettandolo. Ha richiamato il principio secondo cui la delega ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni, sicché non è applicabile la disciplina dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’attuazione può avvenire mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa (così Sez. T n. 21839 del 2024). Nella specie, l’atto organizzativo prodotto individuava i soggetti preposti alle aree amministrative, delegando ad essi l’emissione degli atti non riservati al Direttore provinciale.

Il quinto motivo, che lamentava la violazione dei canoni ermeneutici per avere la C.T.R. qualificato come delega di firma un ordine di servizio, è stato parimenti rigettato, richiamandosi Sez. T n. 21972 del 2024, secondo cui la delega non richiede indicazione del nominativo del delegato né del termine di validità. Il sesto motivo, relativo alla pretesa inutilizzabilità dei questionari inviati alle compagnie assicuratrici per violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo.

La sentenza è stata pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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