Requisito dimensionale e sommatoria dei dipendenti occupati nello stesso Comune (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11030 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma 8, legge n. 300/1970, ratione temporis applicabile, i dipendenti occupati dal datore di lavoro in unità produttive diverse ma site nel medesimo Comune si sommano tra loro, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se ciascuna unità considerata singolarmente non raggiunge la soglia dei quindici dipendenti. La relativa prova, una volta correttamente ammessa, attiene alla valutazione riservata ai giudici di merito, il cui giudizio non è riesaminabile in sede di legittimità. È invece inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, la censura che prospetti questioni non trattate nella sentenza impugnata senza indicare in quale atto del grado precedente siano state sollevate.

Il Fatto

Un lavoratore impiegato in una società operante nel settore commerciale veniva licenziato nel gennaio 2018. Il Tribunale, in esito alla fase sommariva, accertava l’illegittimità del licenziamento per carenza di giustificato motivo oggettivo e, ritenuto sussistente il requisito dimensionale, condannava la società al risarcimento del danno in misura di sedici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre indennità di mancato preavviso e saldo del TFR.

In sede di opposizione, il Tribunale escludeva il requisito dimensionale, computando solo i dipendenti dello stabilimento ove era impiegato il lavoratore, e riduceva l’importo a cinque mensilità. In sede di reclamo, la Corte d’Appello di Messina applicava nuovamente la disciplina risarcitoria c.d. forte, rilevando che il datore di lavoro aveva più sedi nello stesso Comune e che i relativi dipendenti dovevano essere sommati ai fini del computo, in quanto il dato emergeva dalla visura camerale e i LUL prodotti non coprivano il periodo interessato. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la tutela reale nonostante un numero di dipendenti inferiore a quindici nel periodo antecedente al licenziamento, nonché la violazione del d. lgs. n. 23/2015. Il secondo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, per omessa o errata visione degli allegati, in particolare dei LUL dell’anno 2017. I motivi, trattati congiuntamente perché entrambi relativi alla prova del requisito dimensionale, sono stati respinti.

La Corte ha anzitutto precisato che non si discute di tutela reale, ma di tutela risarcitoria. Ha poi condiviso, perché conforme alla lettera della legge, l’interpretazione della Corte di Messina quanto alla sufficienza della mera sommatoria, senza necessità di ulteriori accertamenti, dei dipendenti occupati nel medesimo Comune. La norma, nel testo applicabile, si riferisce al datore di lavoro che nell’ambito dello stesso Comune occupa più di quindici dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Il Collegio ha escluso che si tratti di omesso rilievo dell’eccezione datoriale sul difetto del requisito dimensionale. Questa ha natura di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, come affermato da Cass. n. 11940/2019. Nel caso concreto, peraltro, la questione era stata dibattuta nel primo grado bifasico e nel secondo grado.

Si tratta invece di valutazione delle prove, questione di competenza dei giudici di merito. A essi spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti e la facoltà di escludere, anche implicitamente, la rilevanza di una prova, senza dover esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni del giudizio. Il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori della decisione impugnata, come ricordato da Cass. S.U. n. 34476/2019 e da Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021. Rientra nella fisiologia del doppio grado la possibilità che le prove raccolte in primo grado siano integrate in appello e valutate diversamente, purché di tale diversa valutazione siano spiegati i motivi; non è invece prevista una terza valutazione delle prove in sede di legittimità, come ribadito da Cass. n. 2976/2025.

Quanto alla dedotta violazione del d. lgs. n. 23/2015, di cui non vi è traccia nella decisione impugnata, la questione è stata ritenuta nuova. Il ricorrente non aveva indicato e localizzato in quale atto delle fasi precedenti l’avesse sollevata. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, essendo preclusa la prospettazione di questioni nuove non trattate nel merito e non rilevabili d’ufficio, secondo Cass. n. 18018/2024.

Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Il Collegio ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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