Danno da svalutazione monetaria incluso nella domanda contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 11028 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale include implicitamente la richiesta di riconoscimento del danno da svalutazione monetaria. L’obbligazione risarcitoria da inadempimento costituisce, al pari di quella da responsabilità extracontrattuale, un debito di valore e non di valuta: essa tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito ove avesse ricevuto la prestazione dovuta. Ne deriva che il giudice di merito deve attribuire la svalutazione monetaria anche in assenza di specifica domanda, senza con ciò incorrere in ultrapetizione, poiché la sua attribuzione costituisce mera modalità o tecnica liquidatoria. Il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. resta invece limitato alle conseguenze ulteriori rispetto a quelle riparabili con gli interessi e alle sole obbligazioni pecuniarie.

Il Fatto

Una banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore di un investitore per l’inadempimento di un contratto di gestione patrimoniale, concluso per il tramite di un promotore finanziario. Il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità della società per l’affidamento colposo ingenerato nell’investitore in ordine alla titolarità del rapporto e per la mancata corresponsione dei rendimenti pattuiti.

La Corte territoriale aveva inoltre dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei familiari dell’investitore, estranei al rapporto contrattuale. Il ricorso è affidato a undici motivi; resiste l’investitore con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i profili di inammissibilità che investono la maggior parte dei motivi. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e ribadisce che tali censure esigono oneri contenutistici specifici, non assolti dalla ricorrente, la cui doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito.

I motivi terzo e quarto muovono dall’assunto dell’inadempimento dell’investitore e dei disinvestimenti dallo stesso operati: assunti che la sentenza impugnata ha escluso, con la conseguenza che le censure difettano di concludenza. Sulle questioni non trattate in appello, la Corte ribadisce l’onere della parte ricorrente di allegarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito, poiché non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni estranee al thema decidendum dei gradi precedenti.

Sul sesto motivo, relativo all’apparenza colposa in tema di rappresentanza, la Corte rileva che la statuizione della sentenza impugnata — secondo cui l’utilizzo di moduli intestati alla società ha ingenerato nell’investitore il convincimento che il rapporto fosse instaurato con essa — non risulta utilmente aggredita. Analogamente, la questione della prescrizione e quella sulla capacità a testimoniare attengono ad accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Il profilo che sostiene il principio accolto riguarda il decimo motivo, ove si censura il riconoscimento del danno da inflazione in assenza di specifica domanda. La Corte ricorda che l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, che tiene conto della svalutazione frattanto intervenuta senza necessità di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. La svalutazione monetaria svolge funzione compensativa e la sua attribuzione è mera tecnica liquidatoria, con la conseguenza che il giudice di merito non incorre in ultrapetizione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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