Sindacato di legittimità dei regolamenti aziendali e inammissibilità della rivalutazione del rendiconto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11099 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto unilaterale/regolamento aziendale, essendo soggetto al regime di cui all’art. 1324 c.c., è suscettibile di sindacato in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non potendo tale vizio configurarsi per il solo fatto che il giudice di merito abbia prescelto una delle molteplici interpretazioni del testo. È inammissibile, per difetto di specificità della censura, il ricorso che, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., non indichi la sede processuale in cui la tesi è stata dedotta, impedendo al giudice di legittimità di valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.. È altrettanto inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva respinto l’impugnazione proposta dall’azienda sanitaria avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti da un medico per il compenso di prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramurale. Il giudice territoriale, richiamando la contrattazione collettiva e i regolamenti aziendali, aveva ritenuto provato il diritto alla remunerazione sulla base del rendiconto depositato, dal quale si evinceva il fatturato complessivo, la quota assegnata all’equipe e quella pro-capite del singolo medico, l’elenco nominativo dei lavoratori e l’indicazione analitica delle prestazioni eseguite.
L’azienda sanitaria ricorre per cassazione deducendo la violazione dei regolamenti aziendali e dell’art. 55, commi 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificato dai successivi accordi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari, che avrebbe precluso l’accertamento della fondatezza della pretesa, contestata anche sotto il profilo dello svolgimento delle prestazioni fuori dall’orario di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ravvisando plurimi profili di inammissibilità nella censura formulata dall’azienda sanitaria.
In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamenti aziendali — peraltro neppure allegati al ricorso — il ricorrente ha omesso l’indicazione specifica delle regole ermeneutiche asseritamente violate. La Suprema Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l’interpretazione dell’atto unilaterale/regolamento, soggetto al regime dell’art. 1324 c.c., può essere sindacata in sede di legittimità solo in caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, richiamando Cass. Sez. L, n. 20787 del 2024.
In secondo luogo, con riferimento all’asserita contestazione del rendiconto, il ricorrente ha omesso di indicare la sede processuale in cui le relative tesi erano state dedotte, in violazione del principio di specificità della censura. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, citata in fattispecie Cass. Sez. 3, n. 15058 del 2024.
Infine, la Corte rileva che la censura, pur formalmente incentrata sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in sostanza a una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rimesse al giudice di merito (cfr. Cass. Sez. U., n. 34476 del 2019). Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con il riconoscimento dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.