Inammissibile d’ufficio la rivalutazione della soccombenza in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8947 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regolare le spese del giudizio di appello, il giudice, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, ripartendo l’onere secondo l’esito complessivo della lite, in base a un criterio unitario e globale. La soccombenza va valutata con precipuo riguardo alle questioni devolute al giudice del gravame, applicando il principio di causalità. Ne consegue che non può essere posta a carico dell’appellante vittorioso sui temi salienti dell’impugnazione la rifusione delle spese in favore di una parte nei cui confronti nessuna doglianza sia stata svolta nel giudizio di gravame.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva accolto il gravame proposto dal titolare di un’impresa individuale, dichiarando l’inefficacia della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria quanto a due avvisi di addebito. Pur riconoscendo la fondatezza dell’impugnazione nel suo nucleo essenziale, il giudice territoriale aveva condannato l’appellante, in ragione della sua preponderante soccombenza, alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di tutte le controparti, inclusa la Direzione provinciale del lavoro.

Avverso tale statuizione sulle spese, la società, in persona degli amministratori giudiziari, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ravvisando un duplice profilo di erroneità nella pronuncia impugnata. In primo luogo, la Corte territoriale aveva ravvisato una posizione di soccombenza dell’appellante anche nei confronti della Direzione provinciale del lavoro, benché nessuna doglianza fosse stata svolta nei confronti di tale parte nel giudizio di gravame.

Sotto un distinto profilo, la Corte ha rilevato che, nell’unitaria valutazione dell’esito globale della lite, condotta alla stregua del principio di causalità, non poteva non ponderarsi la circostanza che l’oggetto del contendere fosse più circoscritto in appello e che, sulla parte saliente dei temi veicolati con il gravame, l’odierna ricorrente fosse risultata vittoriosa. La Corte di merito non aveva conferito adeguato rilievo a tale circostanza, nonostante il vaglio complessivo che le è demandato investa il processo nel suo intero dipanarsi.

La pronuncia richiama il principio per cui i costi del processo devono essere sopportati dalla parte che, con il suo comportamento, ha reso necessaria l’attività del giudice, ed il criterio per cui la soccombenza, nel giudizio d’appello, va valutata con precipuo riguardo alle questioni devolute al giudice del gravame.

In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, affinché liquiderà le spese in conformità ai principi ribaditi, tenendo conto dell’approdo della vicenda processuale e della progressiva delimitazione della materia controversa nel giudizio di gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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