Notifica del verbale di accertamento e autonomia impugnatoria: il giudizio sul rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11054 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale unico di accertamento di violazioni amministrative in materia di lavoro non è soggetto ad autonoma impugnazione in sede giudiziale. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione il giudice ordinario non è giudice dell’atto, ma del rapporto, con la conseguenza che il sindacato verte sui dati di fatto della vicenda e non sugli aspetti e sui vizi degli atti prodromici. Il vizio di notificazione del verbale resta dunque sostanzialmente irrilevante quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo, essendo stato conosciuto dall’interessato e impugnato in sede amministrativa. La censura che non si confronti con tale ratio decidendi è inammissibile.
Il Fatto
Un amministratore unico di una società ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia, con la quale gli erano state applicate sanzioni amministrative per violazioni in tema di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 2013/2016, contestate nella qualità di legale rappresentante della società.
Respinta l’opposizione in primo grado, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la decisione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sul vizio di notificazione del verbale unico di accertamento e sulla conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in via pregiudiziale, il primo motivo, con il quale si censura la sentenza per avere ritenuto in concreto notificato il verbale al portiere dello stabile ove il ricorrente aveva l’abitazione, disattendendo l’avviso di ricevimento. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto il ricorrente incorre nella violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6, cod. proc. civ., non avendo trascritto il contenuto della relata di notifica della cui interpretazione mostra di dolersi. In secondo luogo le censure non si confrontano con l’affermazione della Corte di merito circa la sostanziale irrilevanza del vizio denunciato.
Il passaggio centrale è la ricostruzione della ratio decidendi. Il verbale unico di accertamento non è soggetto ad autonoma impugnazione in sede giudiziale.
Nel giudizio di opposizione il giudice ordinario non è giudice dell’atto, ma del rapporto: il sindacato verte sui dati di fatto della vicenda e non sugli aspetti e vizi degli atti. A tutto concedere, il controllo dovrebbe concernere l’ordinanza ingiunzione e non altro. La Corte richiama, in tema di relata di notifica, il precedente Cass. 31038/2018.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso non incide sulla effettiva ratio decidendi e ripropone la medesima violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6, cod. proc. civ., per la mancata trascrizione della relata. Sul punto dell’avvenuta conoscenza dell’atto e dell’invio della raccomandata informativa, la ricostruzione del giudice di merito poteva essere incrinata solo con un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., neppure prospettato.
Il motivo è comunque precluso, in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2019, Cass. n. 19001/2016 e Cass. n. 5528/2014.
Il terzo motivo, inteso a dimostrare la condizione estintiva dell’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/1981, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del secondo. Per completezza si rileva l’ulteriore profilo di inammissibilità, essendo il vizio di motivazione solo allegato e non dimostrato. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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