Superamento della durata massima del contratto a termine e conversione in rapporto a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1216 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, nel testo applicabile ratione temporis, opera solo “fermi i limiti di durata massima di cui all’art. 19”. Qualora le proroghe del contratto a tempo determinato, disposte senza forma scritta, determinino il superamento della durata massima consentita, senza indicazione delle tassative esigenze previste dall’art. 19, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, il rapporto si converte in uno a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 21, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, restando esclusa l’applicabilità della disciplina sulla continuazione di fatto del rapporto.
Il Fatto
Un lavoratore stipulava un contratto a tempo determinato. Alla scadenza, il responsabile di zona gli comunicava una proroga, risultante dalla procedura informatica, e successivamente una ulteriore proroga. Alla cessazione di tale periodo, il lavoratore veniva licenziato. Il lavoratore adiva il Tribunale, chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto e la conversione del rapporto a tempo indeterminato; il giudice di primo grado accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame della società, affermando che, avendo il rapporto superato la durata di dodici mesi, le proroghe, disposte senza forma scritta, erano illegittime per carenza di specifiche esigenze, imponendosi la conversione del rapporto. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società datrice di lavoro denunciava la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, sostenendo che la prosecuzione del rapporto oltre il termine fosse riconducibile al cosiddetto “periodo cuscinetto”, che consente una breve continuazione di fatto del rapporto con la corresponsione di una maggiorazione retributiva, senza necessità di proroga o rinnovo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non fondato. L’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015 richiamato prevede sì la maggiorazione della retribuzione, ma la sua applicazione è subordinata al rispetto dei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato, come chiarito dall’incipit della norma, che fa espresso richiamo ai limiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Nella fattispecie, le proroghe avevano determinato una durata complessiva del rapporto superiore a dodici mesi, senza che fossero indicate le esigenze tassative di cui all’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte territoriale che aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ex art. 21, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, e aveva escluso l’operatività dell’art. 22 del medesimo decreto, in quanto la prosecuzione di fatto non può avvenire oltre i limiti legali.
Il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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