Retribuzione dirigenti ESA dovuta anche senza approvazione tabelle regionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11064 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti dell’ESA, ente pubblico strumentale della Regione Sicilia, hanno diritto a percepire il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile vigente. Il relativo pagamento non può essere precluso dalla mancata approvazione, da parte della competente autorità regionale, del regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale o delle tabelle di equiparazione ex art. 31 della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997. Tale trattamento non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione, e non può essere determinato applicando la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri.

Il Fatto

I ricorrenti, già assunti come dirigenti alle dipendenze dell’ESA e rimasti in tale qualifica fino al collocamento a riposo, hanno allegato che l’ente non aveva dato applicazione al contratto di lavoro del comparto Ministeri per il periodo 2006/2009, non essendo state tempestivamente approvate le tabelle di equiparazione ex art. 31 della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997. Hanno quindi domandato l’accertamento del diritto all’applicazione di quel contratto e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande con sentenza n. 90/2019; la Corte d’appello di Palermo ha confermato con sentenza n. 373/2021. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi trattati unitariamente per connessione. L’ente intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 28, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 21 del 1965, che impone un regolamento organico informato ai principi dell’impiego statale, e dall’art. 22, che subordina l’esecutività delle delibere al mancato rigetto dell’Assessore competente. Da tali disposizioni si evince che l’equiparazione ai dipendenti statali, settore Ministeri, non è imposta: il collegamento con il regime dei pubblici dipendenti statali non è automaticamente e integralmente recepito dall’ente.

Tuttavia, per la Corte, la mancata approvazione del regolamento interno e l’omessa adozione di ulteriori provvedimenti di recepimento non possono impedire il sorgere del diritto alla retribuzione. Esso trova fondamento esclusivo nella contrattazione collettiva, operando il principio generale dell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001. Una volta individuato il comparto di riferimento, l’accordo collettivo trova spazio, anche nei successivi rinnovi, dal momento della sua efficacia.

La sentenza impugnata va quindi corretta ex art. 384, u.c., cod. proc. civ., nella parte in cui fa dipendere l’applicabilità della contrattazione collettiva dalle dinamiche di approvazione del regolamento o delle tabelle. Ciò non comporta però l’accoglimento del motivo, perché i dipendenti hanno diritto all’applicazione del contratto riferito alla loro P.A. di riferimento. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019; n. 213 del 2012; n. 172 del 2018), secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro pubblico rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale, e i principi del t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.

Ne deriva che il legislatore siciliano non può prescindere dal principio per cui a ogni dipendente va applicato il contratto collettivo del comparto di appartenenza. Risulta perciò problematica la pretesa equiparazione tra dipendenti ESA e ministeriali, mancando omogeneità di posizioni e mansioni (Cass. Sez. L n. 33004 del 2023; Cass. Sez. L n. 27368 del 2024, non massimate). L’art. 31, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 6 del 1997 richiama anzi il trattamento dei dipendenti regionali, non del comparto Ministeri.

La pretesa retributiva, fondata sull’applicabilità del Comparto Ministeri, non può dunque trovare accoglimento. Nella specie le tabelle di equiparazione predisposte dall’ESA non avevano ricevuto il parere favorevole dell’Assessorato, per mancata corrispondenza a un contratto collettivo regionale approvato e pubblicato. Il ricorso è rigettato, con la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *