Falsa presenza in servizio accertata da investigatori privati: la Cassazione conferma il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4379 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa. (Rv. 678080-01)
Il Fatto
Un dipendente di una società ferroviaria era stato licenziato per giusta causa nel 2018, all’esito di un controllo svolto da un’agenzia investigativa. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnativa. La Cassazione (ord. n. 17004/2024) aveva cassato con rinvio, perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’attività lavorativa potesse essere controllata da investigatori: il giudice del rinvio doveva accertare se il controllo riguardasse l’adempimento della prestazione oppure fosse finalizzato all’accertamento di atti illeciti del lavoratore.
La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha dichiarato legittimo il licenziamento. Ha ritenuto il controllo finalizzato non alla verifica della prestazione ma all’accertamento di un comportamento fraudolento: l’allontanamento dal posto di lavoro per prolungate pause al bar, per questioni personali o per recarsi presso una società di cui il lavoratore deteneva il 50% ed era amministratore unico, senza veridica timbratura del badge, dava al datore una rappresentazione alterata della presenza in servizio. Ha escluso il contrasto con l’art. 8 CEDU, per il carattere circoscritto e a campione dei controlli, e ha ritenuto provata anche la violazione del codice etico, che impone l’autorizzazione preventiva per collaborazioni con terzi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte individua anzitutto profili di inammissibilità comuni a più motivi. La violazione dell’art. 115 c.p.c. si può dedurre solo se il giudice ha deciso su prove non introdotte dalle parti, non quando ha valutato le prove attribuendo maggior forza ad alcune (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere è stato posto sulla parte sbagliata. I motivi, pur formulati ex art. 360 n. 3 c.p.c., criticano in realtà la ricostruzione dei fatti, e diversi elencano numerose norme senza spiegare come sarebbero state violate.
Quanto ai singoli motivi, la Corte ribadisce che l’accertamento sulla riferibilità del controllo investigativo all’attività lavorativa compete al giudice di merito (Cass. n. 22051/2024; n. 33155/2024). Sul sesto motivo, relativo al principio di non contestazione, la Corte afferma che nel vigore del nuovo art. 115 c.p.c. spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, perché tale apprezzamento richiede l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti; l’accertamento è quindi sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità (Cass. n. 8175/2025; n. 27490/2019; n. 10182/2007).
Il quinto motivo, sulla configurabilità della truffa, è infondato: il giudice del rinvio non ha delibato il reato, avendo chiarito che gli illeciti disciplinari non devono necessariamente essere penalmente rilevanti, bastando un’attività fraudolenta diretta a fornire al datore una rappresentazione artificiosa della realtà. Sono inammissibili i motivi sulla sproporzione dei controlli, sulla conoscenza del codice etico, sull’interpretazione della contestazione e sulla proporzionalità della sanzione, che involgono apprezzamenti di fatto. Il motivo sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è infondato perché la questione era già stata dichiarata inammissibile dalla pronuncia rescindente e non poteva essere riproposta nel giudizio di rinvio, che ha struttura chiusa. La tardività della contestazione, infine, è giudizio di merito.
Il ricorso è rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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