Cambio appalto e superminimo: conservazione esclusa senza nesso con le mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20569 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto disciplinato dall’art. 4 CCNL Multiservizi, i lavoratori già addetti presso il precedente appaltatore hanno diritto ad essere assunti dal nuovo contraente alle condizioni retributive previste dal contratto collettivo, ma non anche a conservare il trattamento di miglior favore, e in particolare il superminimo, goduto alle dipendenze del datore uscente. La clausola contrattuale che garantisce il mantenimento delle condizioni economiche di miglior favore opera solo nel rinnovo del contratto collettivo, non nella vicenda del cambio appalto, che dà luogo ad una nuova assunzione. Il principio di irriducibilità della retribuzione non copre le voci retributive che compensino specifiche modalità della prestazione o fattori di maggiore gravosità, il cui venir meno comporta il venir meno della relativa remunerazione.
Il Fatto
La lavoratrice, addetta all’appalto di pulizia conferito da una società committente e poi transitata alle dipendenze della nuova appaltatrice, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del superminimo percepito presso il precedente datore di lavoro e non corrisposto dalla nuova datrice. A fondamento della domanda invocava gli artt. 4 CCNL Multiservizi e 2112 c.c.
La società appaltatrice proponeva opposizione, sostenendo l’applicabilità della disciplina del cambio appalto e non quella del trasferimento d’azienda. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo applicabile la diversa lettera dell’art. 4 CCNL e pacifico che alla lavoratrice non fosse stata conservata la squadra lavoro, incarico che giustificava il superminimo. La Corte d’Appello rigettava il gravame della lavoratrice, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta con il primo motivo la questione della conservazione del superminimo nel passaggio tra appaltatori. Il motivo è infondato: la stessa ricorrente ammette che l’art. 4, co. 6, CCNL garantisce ai neoassunti soltanto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo, non il mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore. La clausola che assicura le condizioni di miglior favore riguarda il rinnovo del CCNL, e non la vicenda del cambio appalto, nella quale il precedente rapporto si è risolto e quello nuovo costituisce un’assunzione ex novo.
Quanto agli artt. 2099 e 2103 c.c., invocati come espressione del principio di irriducibilità della retribuzione, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: le indennità connesse alle mansioni originarie fanno parte della retribuzione irriducibile solo se causalmente collegate alla specifica qualità soggettiva delle mansioni precedenti, mentre restano estranee alla garanzia se compensavano particolari modalità della prestazione o fattori di maggiore gravosità, il cui venir meno travolge la relativa remunerazione (Cass. n. 4573/1987; Cass. n. 4314/1988). Nel caso concreto il superminimo compensava il ruolo nella squadra lavoro, incarico venuto meno per oggettive ragioni organizzative presso la nuova appaltatrice.
Con il secondo motivo la ricorrente censura l’esclusione del trasferimento d’azienda ex artt. 2112 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003. Il motivo è inammissibile, perché investe apprezzamenti di fatto sulla discontinuità organizzativa tra le due appaltatrici, rimessi in via esclusiva al giudice di merito e interdetti in sede di legittimità.
Il terzo motivo è a tratti infondato e a tratti inammissibile. Lo stesso art. 2103 c.c. attribuisce al datore di lavoro il potere unilaterale di variare le mansioni entro certi limiti, né nei gradi di merito si è mai discusso di demansionamento. La doglianza sulla violazione della carica di dirigente sindacale è nuova e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che l’aveva dichiarata inammissibile perché già nuova in appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 4 c.c. – Limiti della disciplina regolamentare
- Art. 2099 c.c. – Retribuzione
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda