Preposizione institoria e responsabilità per illeciti amministrativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11066 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto investito con procura speciale dei poteri di gestione e amministrazione del settore dei rapporti di lavoro risponde degli illeciti amministrativi in materia di personale, in quanto la preposizione institoria si desume dall’ampiezza dei poteri conferiti. La qualificazione giuridica di un fatto già compiutamente allegato in prime cure non costituisce un novum e non viola il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello. Una volta provato il fatto costitutivo, grava sul convenuto l’onere di dimostrare le circostanze modificative o estintive dei poteri conferiti, sul piano giuridico o fattuale.
Il Fatto
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro — Sede Territoriale di Ancona aveva notificato a un soggetto investito dalla società, agenzia per la somministrazione di lavoro, di poteri di gestione in forza di una procura speciale, un’ordinanza ingiunzione con una sanzione amministrativa per infedele compilazione dei fogli LUL e per errato inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori.
Il destinatario si opponeva. Il primo giudice accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Ancona, in riforma, la respingeva, ravvisando nella procura una preposizione institoria e la responsabilità dell’opponente quanto meno per culpa in vigilando. Ricorreva allora per cassazione il soccombente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per essere la decisione fondata sull’allegazione della preposizione institoria intervenuta solo in seconde cure, mentre in prime cure l’ente aveva posto a base della responsabilità la sola esistenza della procura speciale. La Corte respinge la censura rilevando che la pretesa era stata sin dall’origine fondata sui poteri conferiti con la procura e che il motivo di gravame accolto concerneva proprio l’interpretazione di quella procura in ordine all’estensione dei poteri.
Ne deriva che l’assunto della preposizione institoria costituisce il frutto della qualificazione giuridica di un fatto — l’esistenza della procura speciale — già compiutamente allegato in prime cure. È pertanto esclusa la violazione del divieto di novum ai sensi dell’art. 437 c.p.c., tanto più che nel ragionamento del giudice di appello rileva non tanto la preposizione in sé, quanto l’ampiezza dei poteri di gestione e amministrazione facenti capo al soggetto per effetto della procura.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo il documento-procura trascritto né esposto per riassunto in termini idonei alla verifica delle censure. In secondo luogo perché, essendo la sentenza fondata sull’interpretazione complessiva del contenuto della procura, occorreva dedurre la violazione delle regole legali di interpretazione o il vizio di motivazione, neppure prospettati; il denunziato errore percettivo avrebbe dovuto essere fatto valere con la revocazione, secondo l’approdo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 5792/2024 in tema di travisamento della prova.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 l. n. 689/1981, è infine dichiarato infondato. La Corte esclude l’inversione dell’onere probatorio: raggiunta la prova del fatto costitutivo, ossia i poteri di gestione e amministrazione del settore dei rapporti di lavoro, incombeva sul ricorrente dimostrare le circostanze modificative o estintive di quei poteri, o gli elementi che ne avevano impedito in modo assoluto l’esercizio. Il ricorso è rigettato, con condanna al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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