Omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione e rinvio restitutorio al giudice d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20634 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di appello che, accogliendo la domanda dell’istituto previdenziale volta alla riscossione di contributi dovuti alla gestione separata, ometta di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione tempestivamente riproposta dalla parte privata, non potendo tale omissione ritenersi giustificata dall’esito favorevole del gravame. In tal caso, il giudice di legittimità, ravvisato il vizio di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., cassa la sentenza e rinvia alla medesima corte territoriale, in sede di rinvio cosiddetto “restitutorio”, affinché si pronunci sulla questione di diritto relativa alla intervenuta prescrizione del diritto a pretendere i contributi previdenziali.
Il Fatto
A seguito della percezione, nell’anno 2010, di compensi per l’attività di ingegnere, l’Inps aveva proceduto d’ufficio all’iscrizione del professionista alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e aveva notificato un avviso di addebito per il recupero dei relativi contributi.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte d’appello, adita dall’istituto, aveva invece riformato la decisione, ritenendo il professionista tenuto all’iscrizione e al versamento dei contributi, senza tuttavia esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’interessato con appello incidentale. Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di nullità della pronuncia per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza del vizio denunciato, rilevando come il ricorrente avesse ottemperato al requisito di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., riportando integralmente il contenuto dell’eccezione di prescrizione proposta con l’appello incidentale. Dall’esame del testo della sentenza impugnata è, invece, emerso che la questione dell’eventuale prescrizione dei contributi pretesi non era stata in alcun modo esaminata dal giudice di merito.
La Corte ha quindi qualificato l’omissione come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice d’appello, pur avendo accolto la domanda dell’istituto, aveva omesso di pronunciarsi su un’eccezione in senso proprio, sollevata dalla parte privata e avente ad oggetto un diritto potestativo alla declaratoria di estinzione dell’obbligazione contributiva.
Quanto alla fondatezza dell’eccezione, il Collegio ha valorizzato la prospettazione del ricorrente, secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione andava calcolata dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, individuato nel 16.06.2011, mentre il primo atto interruttivo sarebbe stato successivo, con conseguente maturazione della prescrizione.
L’accoglimento del ricorso ha determinato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in composizione diversa, trattandosi di rinvio cosiddetto “restitutorio”, finalizzato esclusivamente alla decisione sulla questione di diritto relativa alla prescrizione del diritto alla contribuzione.
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Nota della Redazione
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