Liquidazione spese sotto i minimi tariffari: criterio di determinazione dello scaglione nelle controversie Naspi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10554 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, va applicato il criterio previsto dall’art. 13, primo comma, cod. proc. civ. e, pertanto, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle controversie per la corresponsione dell’indennità di disoccupazione Naspi, lo scaglione di riferimento è quello compreso fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum e dell’importo concretamente attribuito. In materia di liquidazione del compenso professionale, il giudice non può discostarsi dai parametri medi indicati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, operando una riduzione superiore al 50%, con la conseguenza che è illegittima la liquidazione di importi inferiori ai minimi tariffari.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, considerato che l’INPS aveva dedotto e documentato di aver pagato in corso di causa al ricorrente l’indennità Naspi “dopo lo sblocco del sistema che non consentiva di verificare le richieste”, dichiarava la cessazione della materia del contendere. In base al principio di soccombenza virtuale, l’INPS veniva condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione ed errata applicazione del D.M. 147/2022. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare, per entrambi i gradi di giudizio, lo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 relativo alle cause di previdenza, attenendosi ai minimi tariffari e considerando le quattro fasi del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10455 del 2015 in materia di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio. Per le controversie assistenziali trovava applicazione il criterio di cui all’art. 13, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente individuazione dello scaglione fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, mentre per le controversie previdenziali, applicando l’art. 13, secondo comma, cod. proc. civ., lo scaglione risultava solitamente quello compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Nel caso di specie, l’indennità Naspi è stata liquidata per l’importo lordo di euro 8.521,62 e netto di euro 6.526,79 e, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. La Corte ha ritenuto applicabile il d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, trattandosi di prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Applicando gli importi minimi relativi alle cause di previdenza, la Corte ha quantificato i compensi in euro 2.697,00 per il primo grado e in euro 2.906,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali. La liquidazione operata dalla Corte territoriale, pari a complessivi euro 1.800,00 ed euro 2.000,00, si è dimostrata al di sotto dei minimi legali, senza alcuna motivazione che giustificasse la riduzione.
In forza della modifica introdotta dal d.m. n. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha inteso circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso, garantendo l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione. Il capo della pronuncia impugnata è pertanto affetto dal denunciato vizio di violazione di legge per avere determinato gli importi in misura inferiore ai minimi.
Nota della Redazione
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