Criteri legali ICI tassativi e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 11174 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la misura del valore venale del suolo edificabile deve essere ricavata dai parametri tassativi di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 — zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri di adattamento del terreno, prezzi medi di mercato — che il giudice di merito non può surrogare con valutazioni aprioristiche fondate su altri argomenti. È apparente, e determina nullità della sentenza ex art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la motivazione che liquida le eccezioni di parte come generiche, prive di pregio e di fondatezza, senza indicarne il contenuto né esplicare le ragioni del rigetto, impedendo così ogni effettivo controllo sul percorso logico seguito.

Il Fatto

Un contribuente, comproprietario di un’area fabbricabile, impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta dal 2007 al 2011, contestando l’omessa o infedele dichiarazione quanto al valore del bene. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’ente impositore, riteneva tempestivo l’esercizio del potere impositivo e confermava la pretesa.

Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, dolendosi della violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, dell’erroneo ricorso alla prova presuntiva, della motivazione apodittica e dell’omessa pronuncia su una eccezione. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per priorità logica, il quarto motivo, che il ricorrente aveva fondato sull’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, sostenendo che il termine quinquennale di decadenza dovesse decorrere dal versamento del 2007 e non dalla dichiarazione del 2008. Il motivo è inammissibile: la censura non si misura con la ratio della decisione impugnata, fondata sul presupposto dell’omessa e infedele dichiarazione, e sviata sul diverso profilo del versamento.

Nel merito, il primo motivo è fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. La Corte ricorda il proprio consolidato orientamento secondo cui i criteri normativamente determinati per la stima delle aree fabbricabili sono vincolanti e tassativi e il giudice di merito non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione. Il giudice d’appello ha invece espressamente affermato che l’elenco di tali elementi non è vincolante, così disattendendo i principi richiamati.

La Corte dichiara pure ammissibile il motivo misto, articolato sotto i paradigmi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., perché le doglianze sono scindibili e consentono l’esame separato. Resta assorbito, in quanto rimesso al giudice del rinvio, l’esame delle censure sulla potenzialità edificatoria, sulla prova presuntiva e sul cumulo delle sanzioni ex art. 12, d.lgs. n. 472/1997.

Fondato è anche il terzo motivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014 e i successivi arresti conformi, la Corte ribadisce che è apparente la motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione. La Commissione regionale si era limitata a definire le eccezioni del contribuente ininfluenti lamentele, prive di pregio e di fondatezza, senza indicarne il contenuto né spiegare le ragioni del rigetto.

Il ricorso è dunque accolto nei motivi primo e terzo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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