La solidarietà ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 non è duplicazione della detrazione negata (Cass. civ. Sez. 5 n. 8487 del 05.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti realizzate nell’ambito delle frodi carosello, la comunicazione di debito solidale di cui all’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 e il disconoscimento della detrazione dell’IVA al cessionario operano su piani obbligatori distinti, sicché la loro cumulabilità non integra una duplicazione della pretesa impositiva, in linea con l’interpretazione dell’art. 205 della direttiva IVA resa dalla Corte di giustizia nella sentenza Konreo, C-276/24 del 2025. L’obiettiva divaricazione tra prezzo di acquisto e valore normale costituisce elemento costitutivo sufficiente della solidarietà, fondata su una presunzione relativa di conoscibilità della frode, superabile solo con prove documentali oggettive. Il socio di una società di capitali, fallita o meno, non è legittimato ad agire in proprio o in via surrogatoria per impugnare gli atti impositivi della società, il cui interesse è tutelato solo tramite gli strumenti interni di partecipazione sociale.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla comunicazione di debito solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 notificata alla società, in relazione al recupero dell’IVA 2010 afferente a cessioni di beni comprese nel D.M. 22 dicembre 2005 e qualificate come operazioni soggettivamente inesistenti in ambito di frodi carosello. L’Agenzia contestava che le cessioni fossero avvenute a prezzi inferiori a quelli di mercato e che la società cessionaria, il cui fornitore non aveva versato l’IVA, fosse responsabile in solido. La società era stata dichiarata fallita e il ricorrente, socio e legale rappresentante, impugnava l’atto sia in proprio sia per conto della società, deducendo anche la reiterazione della pretesa già azionata con il disconoscimento della detrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto la legittimazione del socio ad agire in proprio. Richiamato il principio per cui al soggetto fallito è riconosciuta autonoma legittimazione processuale, rileva che lo schermo societario impedisce al socio di identificarsi con la società e di impugnare gli atti impositivi notificati a quest’ultima. L’interesse alla conservazione del patrimonio sociale è tutelato solo con gli strumenti interni di partecipazione, non con l’azione esterna. Parimenti esclusa è la legittimazione per azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., poiché la tutela del socio non implica il potere di far valere in via sostitutiva i diritti della società verso i terzi.
Nel merito, la Corte conferma la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972. L’obiettiva divaricazione tra il prezzo pattuito e il valore normale dei beni integra elemento costitutivo sufficiente della solidarietà, senza necessità di dimostrare la colpevole conoscenza della frode, essendo configurabile una presunzione relativa di conoscibilità. La prova contraria del cessionario deve consistere in elementi documentali oggettivi che giustifichino il minor corrispettivo in relazione alla concreta attività economica svolta.
Quanto alla denunciata duplicazione della pretesa, la Corte chiarisce che il disconoscimento della detrazione opera sul piano del rapporto fisco-acquirente, mentre la comunicazione di debito solidale attiene al diverso rapporto di garanzia legale per l’IVA non versata dal cedente. richiamata la giurisprudenza unionale CGUE 10 luglio 2025, C-276/24, Konreo, la Corte afferma che la cumulabilità dei due strumenti non viola il principio di neutralità dell’imposta né determina un arricchimento senza causa dell’erario, trattandosi di obblighi facenti capo a soggetti diversi e fondati su titoli autonomi.
Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese, in ragione della sopravvenienza dei chiarimenti giurisprudenziali unionali rispetto alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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