Esenzione IMU agli alloggi sociali IACP senza dichiarazione preventiva (Cass. civ. Sez. V n. 11186 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, legge n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma soltanto a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. Il giudice di merito deve accertare in concreto tale corrispondenza sulla base delle allegazioni delle parti. L’esenzione per gli alloggi sociali, in quanto disposta direttamente dalla legge, non è subordinata alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali, onere previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013 soltanto ai fini della detrazione per abitazione principale.
Il Fatto
Una azienda lombarda per l’edilizia residenziale impugnava davanti alla giustizia tributaria un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2014, relativo a immobili concessi in locazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso, salvo riconoscere il rimborso di una somma versata nelle more.
I giudici di appello avevano escluso l’assimilazione tra alloggi sociali e immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP, ritenendo applicabile solo la detrazione di 200 euro e comunque necessaria una dichiarazione tempestiva, mai presentata. L’ente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla società concessionaria della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 13 d.l. n. 201 del 2011 e della normativa regionale, e li ritiene fondati. Ribadisce anzitutto che l’esenzione non riguarda indistintamente tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo quelli con le caratteristiche di alloggio sociale fissate dal d.m. 22 aprile 2008, richiamando i propri precedenti.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 2 del d.l. n. 102 del 2013 ha differenziato il trattamento delle unità immobiliari, prevedendo l’esenzione per gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014, con applicazione al caso di specie relativo all’annualità 2014. Ne deriva che l’indagine del giudice di merito deve verificare in concreto la rispondenza degli immobili locati ai requisiti ministeriali. La C.T.R., negando in via generale il diritto all’esenzione, non ha applicato correttamente la normativa.
La motivazione è erronea anche sul secondo profilo. L’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013 impone la dichiarazione, a pena di decadenza, ai fini dei benefici della detrazione per abitazione principale, non dell’esenzione disciplinata dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011. Per gli alloggi sociali l’imposta “non si applica” direttamente per espressa previsione di legge.
Irrilevante resta la contestazione sul mancato trasferimento compensativo in favore del Comune. Il legislatore ha assimilato alle abitazioni principali, per le quali l’esenzione opera senza dichiarazione, gli immobili destinati e riconducibili agli alloggi sociali, in quanto volti a soddisfare una finalità pubblicistica. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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