Rottamazione-quater e rinuncia ai giudizi pendenti: inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 8199 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), comporta il venir meno dell’interesse ad agire della parte che abbia aderito, determinando la pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. La scelta della soluzione premiale, che implica l’assunzione dell’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, giustifica la compensazione delle spese di lite e non integra i presupposti per la condanna al pagamento del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale, impugnava un avviso di pagamento e due provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative, con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato l’omesso o ritardato versamento delle rate di accisa sull’energia elettrica fornita. La Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale delle Marche, investita dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione, rigettando anche l’appello incidentale della contribuente. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rilevava preliminarmente che la società contribuente aveva depositato memoria, con modalità telematiche, con la quale aveva richiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022 e di aver versato le imposte dovute, allegando le ricevute di pagamento.
L’istanza di estinzione non poteva essere accolta, in quanto la documentazione prodotta dalla contribuente riguardava la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con gli importi dovuti per la definizione agevolata di cartelle di pagamento, senza che emergesse il collegamento con l’atto impositivo e sanzionatorio oggetto del giudizio. Non risultava, pertanto, dimostrato che l’adesione alla rottamazione-quater avesse ricompreso i carichi derivanti dagli atti impugnati.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’istanza rivelasse che era sostanzialmente venuto meno l’interesse della parte ricorrente, ex art. 100 c.p.c., poiché aderendo alla definizione agevolata la società aveva assunto l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti. Tale circostanza giustificava la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conformità ai precedenti citati.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, affermando che la condanna del contribuente che ha scelto di avvalersi della definizione agevolata contrasterebbe con la finalità premiale dell’istituto. Inoltre, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di una pronuncia di rigetto nel merito.
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Nota della Redazione
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