Rimborso IRBA: la Regione è priva di legittimazione passiva esclusiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 7251 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva nell’azione di rimborso spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che la domanda di rimborso non può essere proposta nei confronti della Regione, la cui eventuale condanna al pagamento è inutiliter data. Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato esplicito sulla questione, e comporta, in sede di legittimità, la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso, ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, versata per gli anni dal 2016 al 2020. La Regione Campania impugnava la decisione con ricorso per cassazione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. La società contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. presentata dalla controricorrente, la quale, essendo rimasta vittoriosa nel merito, era priva di interesse ad opporsi alla proposta di definizione accelerata formulata dal relatore.
Nel merito, il Collegio ha condiviso la proposta, affermando il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. Tale conclusione si fonda sul principio, già espresso da Cass. n. 3098 del 2025 e confermato da numerose pronunce coeve, secondo cui la legittimazione passiva esclusiva nell’azione di rimborso dell’IRBA spetta all’Agenzia delle Dogane, essendo il prelievo di natura erariale, pur essendo il gettito destinato a sostituire le fonti di finanziamento delle Regioni. La Corte ha precisato che la domanda di rimborso non poteva essere avanzata alla Regione, sicché la sua impugnazione andava disattesa a prescindere dai motivi del diniego opposto.
Quanto alla dedotta violazione dell’affidamento, la Corte ha escluso ogni profilo di legittimo affidamento in capo alla contribuente, rilevando che nulla le impediva di convenire in giudizio l’agenzia doganale. Ha inoltre chiarito che la questione del difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ., con il solo limite del giudicato esplicito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26019 del 2008 e la più recente Sezioni Unite n. 24172 del 2025.
Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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