Esente IMU l’alloggio sociale, prova dei requisiti e dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 11188 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IMU prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal d.m. 22 aprile 2008, non spetta a tutti gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ma solo a quelli che presentino i requisiti fissati dal citato decreto ministeriale. Il diritto al beneficio richiede la puntuale dimostrazione di tali requisiti, non essendo sufficiente la mera attestazione del soggetto passivo né la mancata contestazione dell’ente impositore. L’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 impone la dichiarazione ai fini della detrazione per abitazione principale, non dell’esenzione, poiché la norma che prevede l’esenzione per gli alloggi sociali dispone che l’imposta direttamente “non si applica”.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’ente gestore di edilizia residenziale pubblica, annullava l’avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2015 emesso dal Comune. I giudici di appello ritenevano pacifico che si trattasse di fabbricati destinati ad alloggi sociali e affermavano che, avendo l’esenzione natura oggettiva, non sussisteva l’obbligo dichiarativo.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando il difetto di motivazione e di istruttoria sulla sussistenza dei presupposti del regime agevolativo e la violazione della disciplina sulla dichiarazione IMU. L’ente gestore restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ma solo a quelli che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008. Richiamando Cass. n. 14511/2024, Cass. n. 39799/2021 e Cass. n. 37342/2021, il Collegio ricostruisce la distinzione introdotta dal d.l. n. 102/2013: le prime unità immobiliari sono esenti dal 1° luglio 2013 quali abitazioni principali, mentre gli alloggi sociali restano imponibili fino al 1° gennaio 2014, data dalla quale sono equiparati all’abitazione principale.
Su questa base il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata, basandosi sulla sola attestazione del possessore e sulla condotta di non contestazione dell’ente, ha adottato una motivazione apodittica e meramente apparente. Ai fini dell’esenzione occorre la puntuale dimostrazione dei requisiti conformi al decreto ministeriale, nella specie non oggetto di alcuna disamina.
Il Collegio esclude inoltre che si possa invocare la non contestazione ex art. 115 c.p.c.: nel processo tributario tale principio opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati quando sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, come ricordato da Cass. Sez. V n. 22616/2024.
Il secondo motivo è invece privo di pregio. L’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 impone la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 2, cioè della detrazione per abitazione principale, non dell’esenzione. Confermando Cass. n. 23680/2020 e Cass. n. 31214/2024, la Corte rileva che l’esenzione per gli alloggi sociali non è subordinata all’onere dichiarativo, poiché l’imposta direttamente “non si applica”. Irrilevante resta la doglianza sul mancato trasferimento compensativo del minor gettito.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.