Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa: la prova contraria del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 17982 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili non contabilizzati in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali grava l’onere di fornire la prova contraria. Tale prova non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione, ma deve vertere sulla concreta destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento, reinvestimento o percezione da parte di altri soggetti). La presunzione non integra un’ipotesi di doppia presunzione, posto che il fatto noto è la ristrettezza della base sociale, e non richiede la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società, purché i giudizi siano riuniti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, disconoscendo la detrazione IVA e costi per prestazioni di servizi. Sulla base di tale accertamento, l’Ufficio notificava distinti avvisi anche alle socie, imputando loro maggiori redditi per utili percepiti extracontabilmente. I ricorsi dei contribuenti venivano rigettati sia in primo grado che in appello dalla Commissione tributaria regionale, che disponeva la riunione dei giudizi, e la società e le socie proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i motivi di ricorso concernenti la motivazione della sentenza impugnata e la presunzione di distribuzione degli utili. In particolare, ha rilevato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non ravvisandosi nel caso di specie una motivazione apparente.

Quanto alla presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, la Corte ha ribadito che la prova contraria non può consistere nella sola deduzione dell’estraneità alla gestione, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi. Ha inoltre precisato che la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà tra i soci.

In relazione alla dedotta violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, la Corte ha escluso che l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla l. n. 130 del 2022, comporti un’inversione dell’onere o precluda il ricorso alle presunzioni semplici, trattandosi di norma applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente la mancata sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., per carenza di interesse in ragione della riunione dei giudizi, e quello relativo all’omesso esame di fatti decisivi, in quanto, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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