Disconoscimento della copia fotostatica della cartella: necessaria la contestazione specifica di conformità (Cass. civ. Sez. 5 n. 12309 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità all’originale sia compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione chiara ed univoca che indichi sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale: non sono sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Il giudice che escluda la rituale certificazione di conformità non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili. Quanto alla prescrizione, per i tributi trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; per le sanzioni e gli interessi da cartella esattoriale, invece, opera il termine quinquennale, rispettivamente ex art. 20, comma 3, d. Lgs. n. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c. Grava sul contribuente che eccepisca la prescrizione l’onere di trascrivere la cartella per consentire di verificarne il contenuto.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale, deducendo la prescrizione del credito. Rigettato il ricorso in primo grado, la sentenza di appello era cassata da questa Corte con rinvio per omessa pronuncia sull’eccepito disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava nuovamente l’appello, condannando la contribuente alle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina i tre motivi di ricorso, tutti respinti. Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che per i tributi si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c., mentre per sanzioni e interessi da cartella opera il termine quinquennale, in forza del principio di autonomia delle obbligazioni accessorie. Tuttavia, la ricorrente non ha trascritto né prodotto la cartella, impedendo al Collegio di verificare se le poste fossero effettivamente soggette al termine più breve: l’onere probatorio incombeva su chi eccepiva la prescrizione.
Il secondo motivo, concernente il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c., è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata aveva accertato che la firma del familiare convivente sull’avviso di ricevimento era chiaramente apposta e che il disconoscimento si era limitato a sostenere l’illeggibilità: una contestazione siffatta non è specifica. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 16557/2019, n. 27633/2018, n. 23426/2020 e n. 23902/2017) per affermare che la contestazione deve essere chiara e circostanziata, indicando il documento e i profili di difformità: le clausole di stile o le asserzioni generiche sono inefficaci. La statuizione del giudice di merito, che ha applicato tali principi, non è rivedibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sulle spese, è infondato perché, alla luce dell’esito del giudizio, opera il principio di soccombenza, non la compensazione. Il ricorso è pertanto rigettato nel suo complesso.
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Nota della Redazione
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