Ricongiunzione e posizione assicurativa: no agli interessi sul passaggio contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11201 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione per difetto di anzianità e successivamente passato a un rapporto di lavoro privato, valorizza la contribuzione già versata mediante la costituzione di posizione assicurativa presso il fondo dei lavoratori subordinati, non mediante la ricongiunzione. Il trasferimento dei contributi avviene senza applicazione degli interessi. La contribuzione accreditata nel rapporto statale resta soggetta alla disciplina speciale degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, prevalente per specialità rispetto a quella dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979. L’art. 126, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973 non opera quando il dipendente instauri un rapporto di lavoro privatistico. La qualificazione data dall’Istituto all’istanza in sede stragiudiziale non vincola il giudice, per l’inderogabilità della disciplina di legge.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente del Ministero della Difesa e iscritto a un fondo previdenziale dal 1980 al 1999, era poi passato alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione, iscrivendosi al Fondo Volo dell’INPS. Aveva chiesto la rideterminazione degli oneri di ricongiunzione, sostenendo che nel calcolo andassero detratti gli interessi secondo la disciplina dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979.
Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2354 del 2020, aveva respinto il gravame dell’Istituto. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 322 del 1958 e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Istituto sostiene che la costituzione ope legis della posizione assicurativa si risolve nel passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva all’INPS, senza interessi, con esclusione delle norme sulla ricongiunzione. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui ridiscuta il fatto, ma è fondato quanto alla questione interpretativa.
La Corte richiama l’orientamento consolidato: il dipendente statale cessato senza diritto a pensione, che instauri un rapporto privato, valorizza la contribuzione con la costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con passaggio dei contributi senza interessi, e non con la ricongiunzione (Cass., sez. lav., n. 17611 del 2020). La costituzione ope legis ha natura speciale rispetto alla facoltà di ricongiunzione (Cass., sez. lav., n. 20522 del 2019), quale speciale tutela frutto di bilanciamento non irragionevole (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2018). Ciò preclude il confronto con il sistema generale prospettato alla luce dell’art. 3 Cost.
Non rileva la qualificazione attribuita dall’Istituto all’istanza stragiudiziale: la condotta dell’ente non dispiega efficacia vincolante per l’inderogabilità della disciplina di legge. Né ricorre l’art. 126, primo comma, lettera b), che presuppone l’assunzione di un altro “servizio”, inteso come nuovo rapporto di pubblico impiego (Cass., sez. lav., n. 14381 del 2020): esula l’instaurazione di un rapporto privatistico.
La Corte ribadisce infine che, nel cumulo per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale propria; quella maturata nel rapporto statale è improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa, né il decorso del tempo tra domanda e riscontro dell’INPS incide (Cass., sez. lav., n. 7295 del 2025). Da qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con rigetto della domanda originaria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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