Le funzioni di prerogativa del Comando di P.M. non integrano incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11138 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione al Vice Comandante della Polizia municipale delle sole funzioni di prerogativa del Comando, di cui agli artt. 3, 5 e 9 della legge n. 65/1986, non integra il conferimento di un incarico dirigenziale, ove la posizione dirigenziale sia correlata dall’organizzazione dell’ente alla direzione di uno dei Settori operativi. Il ruolo di Comandante appartiene all’Area dirigenziale solo se, in base all’organizzazione del personale del Comune, rientra tra i posti di funzione dirigenziale previsti in dotazione organica, ovvero se lo Statuto o il Regolamento del personale lo prevedono come posizione dirigenziale, nel rispetto dei contratti collettivi. L’interpretazione dei decreti di conferimento dell’incarico costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, inquadrato nella categoria D3 con qualifica di Vice Comandante della Polizia municipale, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico del personale dirigente, previo accertamento dell’illegittimità dei decreti sindacali con cui l’incarico dirigenziale del Settore di Polizia Municipale era stato conferito ad altro soggetto, ferma restando la sua competenza all’esercizio delle prerogative del Comando. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato lo svolgimento prevalente di mansioni superiori, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo che le funzioni di Comandante avessero natura dirigenziale in assenza di specifiche previsioni statutarie o regolamentari dell’ente. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi, concernenti rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, dichiarandoli inammissibili. In primo luogo, ha richiamato il proprio precedente secondo cui l’art. 109 del d.lgs. n. 267/2000, in combinato disposto con l’art. 110, consente al Comune di non istituire, rispetto ad una determinata funzione pur implicante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 T.U.E.L., la posizione dirigenziale, assegnando la stessa a personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento e dalla contrattazione collettiva.
La Corte ha quindi evidenziato che l’interpretazione degli atti unilaterali del datore di lavoro e dei provvedimenti amministrativi è riservata al giudice del merito, trattandosi di un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica. La denuncia di violazione delle regole interpretative esige una specifica indicazione delle ragioni giuridiche per cui deve ravvisarsi la violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione.
Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale, dopo aver correttamente ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, avesse interpretato i decreti di conferimento dell’incarico ritenendo che essi, limitandosi ad attribuire al ricorrente la competenza all’esercizio delle prerogative del Comando, non gli avessero conferito l’incarico dirigenziale. Tale statuizione, ha precisato la Corte, si sottrae alla censura del ricorrente, che non si confrontava adeguatamente con l’articolata ratio decidendi, limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’omesso esame deve riferirsi ad un fatto decisivo inteso come preciso accadimento storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni, come quelle prospettate dal ricorrente, con conseguente inammissibilità della censura irritualmente formulata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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