Procura speciale per il ricorso firmata prima della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 11248 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti che sia stata rilasciata in data antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata e che rechi esclusivo riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, senza alcuna menzione della volontà di proporre ricorso per cassazione, non soddisfa il requisito di specialità richiesto dagli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ. La validità della procura apposta in calce al ricorso nativo digitale, redatta su supporto cartaceo e allegata con modalità telematiche, presuppone la non riferibilità del conferimento al giudizio di legittimità. Il principio di conservazione dell’atto cede quando dal testo della procura emerga con certezza la volontà di limitare i poteri al solo giudizio di merito. La procura speciale conferita dopo la notificazione del ricorso, per chiedere la decisione a seguito della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sana il difetto originario.

Il Fatto

Due originari attori convennero in giudizio, avanti il pretore, la proprietaria di un fabbricato costruito in ampliamento di un preesistente appartamento, lamentando la violazione delle distanze dal confine e dagli edifici frontistanti. Le cause, riunite e rimesse per competenza al tribunale, si conclusero con la condanna degli eredi della convenuta ad arretrare la costruzione. La sentenza fu riformata in appello in favore di uno solo dei confinanti e confermata quanto all’altro.

La Cassazione, con una prima pronuncia, accolse il ricorso incidentale e cassò con rinvio, enunciando il principio secondo cui l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 integra l’art. 873 cod. civ. ed è inderogabile dall’autonomia privata. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale confermò la sentenza di primo grado. Gli eredi soccombenti proposero quindi ricorso per cassazione articolato in undici motivi; i controricorrenti eccepirono in via preliminare l’inammissibilità per difetto di procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare, che assorbe ogni altra questione. Al ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, era allegata la copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizioni autografe delle parti e autentica del difensore. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 36057 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 2077 del 2024, che hanno parificato la procura allegata alla p.e.c. o inserita nella busta telematica a quella apposta in calce al ricorso.

Tale parificazione, tuttavia, opera come presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell’atto, e la presunzione stessa cede quando la procura sia redatta in modo da escludere con certezza che la parte abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione. Nella specie la procura recava data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e conteneva il solo conferimento di poteri propri del giudizio di merito, senza alcun riferimento alla volontà di adire il giudice di legittimità.

La Corte respinge la tesi dell’errore materiale nella data: l’errore materiale deve risultare ictu oculi dal contesto dell’atto, mentre nella fattispecie la data di rilascio è del tutto congruente ai poteri effettivamente conferiti, riferibili a un procedimento non ancora instaurato. La procura non è neppure congruente ai poteri che le parti avrebbero potuto voler conferire al momento della proposizione del ricorso, poiché non individua alcun procedimento e menziona generiche fasi esecutive, incidentali e di opposizione.

Non giova ai ricorrenti la tesi secondo cui la data certa sarebbe quella di notificazione del ricorso: la procura, pur da ritenersi apposta in calce, non può considerarsi conferita per il giudizio di cassazione quando dalla stessa risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità. Né rileva che i ricorrenti abbiano conferito una nuova procura speciale dopo il deposito della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.: il requisito di specialità richiede anche che il conferimento non sia successivo alla notificazione del ricorso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione degli artt. 96, terzi e quarti comma, cod. proc. civ., stante la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, nonché degli obblighi in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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