Rinuncia al ricorso per cessata materia del contendere e carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 11245 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dal ricorrente che abbia espressamente rinunciato al ricorso e alla pronuncia nel merito, determina l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, senza che la rinuncia necessiti di accettazione ad opera della controparte. La rinuncia al ricorso non integra alcuna delle ipotesi tipiche cui l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 ricollega l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione. La compensazione integrale delle spese di legittimità consegue alle ragioni della decisione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a carico di un ente locale per contributi di bonifica richiesti da un consorzio per l’anno 2016, oltre a ulteriori importi richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La commissione tributaria regionale, ritenuta sussistente una violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, aveva disposto il rinvio al primo giudice.
Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Ministero ha depositato ricorso incidentale adesivo, mentre la Provincia ha resistito con controricorso. Nelle more, il consorzio ha comunicato che l’ente impositore aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex legge n. 197/2022 e aveva rinunciato al ricorso, non volendo dare ulteriore impulso alla sentenza di appello, essendo cessata la materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Nel caso concreto, ancorché il consorzio abbia dato atto della presentazione della domanda di definizione, non risulta prodotta la documentazione relativa alla domanda né l’attestazione dell’intervenuto pagamento delle rate.
Ciò nonostante, la Corte perviene ugualmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata nelle memorie depositate, contenenti anche la rinuncia del ricorrente alla decisione nel merito. Tale rinuncia non necessita di accettazione ad opera della controparte, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 10140 del 2020.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte le compensa integralmente in considerazione delle ragioni della decisione, richiamando Cass. n. 10198/2018 e Cass. n. 29763/2024.
Sul contributo unificato, la Corte dà continuità al principio per cui l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La misura, infatti, si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, come affermato da Cass. n. 31732 del 2018, Cass. n. 10198 del 2018 e Cass. n. 14782 del 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.