Indennità rischio radiologico ai chirurghi ortopedici: prova dell’esposizione effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11308 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 460 del 1988, l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia. Il lavoratore che richieda detta indennità, e il congedo aggiuntivo, ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta. Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del c.t.u. purché motivi adeguatamente le proprie diverse valutazioni. L’eventuale illegittima composizione del Gruppo di valutazione del rischio radiologico resta irrilevante una volta accertata l’assenza dei presupposti dell’esposizione.
Il Fatto
Alcuni medici-chirurghi ortopedici dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi avevano chiesto il riconoscimento dell’indennità per rischio radiologico e del corrispondente periodo di congedo aggiuntivo. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame.
La Corte territoriale ha ritenuto che i ricorrenti, non appartenendo al personale di radiologia, dovessero provare in via alternativa l’esposizione effettiva a un rischio di radiazioni non diverso da quello del personale di radiologia, lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata o l’assorbimento annuo di radiazioni comparabile. I dati dei dosimetri individuali e della relazione tecnica avevano evidenziato valori inferiori ai limiti. I medici hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dal Policlinico.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione delle norme sostanziali di settore, l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. e la motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
Il percorso della Corte d’Appello muove da criteri giuridici corretti e verifica in fatto la loro ricorrenza valorizzando i dati dosimetrici e ambientali. Gli snodi argomentativi risultano intrinsecamente coerenti. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre solo in presenza di un vizio logico, di una lacuna o di un’aporia tali da escludere la plausibilità del percorso, secondo Cass., S.U. n. 8053 del 2014.
Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, il vizio è configurabile solo riguardo a un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dagli atti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso. Il motivo si risolve in una critica complessiva agli apprezzamenti istruttori, senza identificare specifici fatti non esaminati.
Nel merito, la Corte richiama Cass. n. 17116 del 2015 e Cass. n. 14836 del 2018: fuori del personale di radiologia la tutela richiede la prova di un’esposizione qualificata secondo i criteri del d.lgs. n. 230 del 1995, o dell’attività abituale in zona controllata o dell’assorbimento annuo. La Corte d’Appello ha quantificato i tempi di esposizione collegandoli ai momenti di brillanza e ha ritenuto non utilizzabili i dati del sopralluogo del c.t.u., motivando in modo non implausibile.
Il terzo motivo, sulla composizione del Gruppo di valutazione e sulla prescritta componente sindacale, è dichiarato irrilevante: una volta accertata l’assenza dei presupposti dell’esposizione, nessun diritto potrebbe discendere dall’errata costituzione dell’organo. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.