Revocazione per errore di fatto: la valutazione sull’autosufficienza è errore di giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 11326 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., non integra l’errore di fatto, ma costituisce errore di giudizio, la censura che investa la valutazione compiuta dalla Corte in ordine al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. L’errore revocatorio postula un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Ove invece la doglianza si traduca nel contestare l’erronea applicazione di un principio di diritto, il rimedio esperibile resta quello ordinario e non la revocazione.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’escussione di garanzie fideiussorie rilasciate da un pool di istituti di credito a fronte di un mutuo edilizio, dopo l’insolvenza delle società debitrici. Il giudice di merito, individuato il creditore in una società titolare del credito, condannava le banche fideiussore al pagamento di quanto dovuto pro quota. La decisione veniva confermata in appello.

Una delle banche proponeva ricorso per cassazione; l’impugnazione incidentale veniva dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato compiutamente riprodotto il primo motivo d’appello. Avverso tale ordinanza la banca proponeva ricorso per revocazione, deducendo che il motivo era stato in realtà riprodotto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei presupposti della revocazione per errore di fatto. L’errore revocatorio non deve consistere in un errore di giudizio, ma in una svista percettiva immediatamente evincibile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Esso postula un contrasto emergente con immediatezza ed obiettività, senza necessità di particolari indagini ermeneutiche, tra la sentenza impugnata e gli atti processuali, secondo il principio di Cass., Sez. Un., n. 31032/2019.

La Corte richiama poi il requisito dell’essenzialità e decisività dell’errore, nonché quello della sua autonomia rispetto al giudizio di merito, per cui l’errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 20013/2024). Infine, il fatto incontrastabilmente escluso o accertato non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo: ove su di esso siano emerse posizioni contrapposte, la pronuncia assume natura valutativa e sfugge al rimedio revocatorio.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la ricorrente non deduce una mera svista percettiva, ma contesta l’erronea applicazione del principio di autosufficienza. Di fronte all’affermazione della mancata trascrizione integrale del motivo d’appello, la ricorrente evoca la possibilità di una riproduzione indiretta e censura un’ipotetica erronea valutazione in iure: anche tale evenienza costituisce, però, errore di giudizio e non di fatto.

La Corte precisa altresì che una siffatta erronea valutazione non vi è stata, poiché il ricorso originario era deficitario anche sotto il profilo della riproduzione indiretta, che esige pur sempre l’indicazione della parte dell’atto corrispondente (Cass. n. 14784/2015). Il principio resta fermo anche a fronte della successiva evoluzione della giurisprudenza, richiedendosi comunque una specifica indicazione idonea a individuare il motivo nell’atto d’appello (Cass. n. 11325/2023).

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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