Onere probatorio del correntista e motivazione apparente nel contenzioso bancario (Cass. civ. Sez. I n. 420 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso bancario il correntista che agisca per la ripetizione delle rimesse eseguite in forza di clausole nulle deve provare il proprio credito, di regola mediante gli estratti conto, ma tale prova non è esclusiva e può essere integrata da ulteriori elementi, purché idonei a ricostruire con certezza il saldo iniziale del periodo considerato. Il giudice di merito che, pur rilevando lacune probatorie non indifferenti, affermi la ricostruibilità del rapporto senza illustrare l’itinerario logico seguito incorre in motivazione apparente, con conseguente cassazione della sentenza. È altresì contraddittoria la sentenza che ricalcoli gli interessi anatocistici sull’intera durata del rapporto dopo aver mantenuto ferma la declaratoria di prescrizione delle rimesse del decennio anteriore alla citazione. Configura omessa pronuncia il mancato esame di un motivo di appello ritualmente formulato.

Il Fatto

Una banca e una società correntista si affrontano in Cassazione con ricorsi contrapposti avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva parzialmente accolto il gravame della banca, riformando la decisione di primo grado sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il giudice di appello, richiamata la delibera CICR 9 febbraio 2000, aveva ritenuto l’adeguamento operato dalla banca peggiorativo e privo del necessario assenso del correntista, disponendo il ricalcolo del saldo in favore di quest’ultimo.

La banca ricorre in via principale con tre motivi, la società in via incidentale con due. Il Procuratore generale chiede l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione degli art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione. La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente, che ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sul ragionamento.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che il correntista che agisce per la ripetizione delle rimesse deve assolvere l’onere probatorio mediante la produzione dei relativi estratti conto, ma tale prova non è esclusiva. All’individuazione del saldo finale si può pervenire anche con ulteriori mezzi idonei a fornire indicazioni certe e complete, che giustifichino il saldo maturato all’inizio del periodo documentato, comprese le contabili delle singole operazioni e gli argomenti desunti dalla condotta processuale delle parti.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata prende atto delle manchevolezze del elaborato tecnico, ma afferma che il rapporto «nonostante alcune lacune probatorie non indifferenti» sarebbe ricostruibile in modo coerente, senza aggiungere considerazioni idonee a chiarire l’itinerario argomentativo. Il convincimento resta avvolto in un giudizio apodittico e sottratto a ogni vaglio critico: la cassazione è doverosa.

Il secondo motivo del ricorso principale è accolto per evidente contraddittorietà: il ricalcolo degli interessi anatocistici sull’intera durata del rapporto malgrado il mantenimento della prescrizione per le rimesse eseguite nel decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazione priva la decisione del necessario sostrato di coerenza. Resta assorbito il terzo motivo.

Quanto al ricorso incidentale, è accolto il primo motivo, che deduce omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla commissione di massimo scoperto: la stessa Corte decidente dà atto della formulazione del motivo, omettendone però ogni statuizione. È invece inammissibile il secondo motivo incidentale, generico e non conforme al predicato di specificità del art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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