Correzione errore materiale nel decreto di omologa a.t.p.o. non estesa alle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11436 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di omologa reso ai sensi dell’art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ., che in assenza di contestazione delle parti si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., purché tale difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice. Ove la divergenza sia invece consapevole, il provvedimento assume natura decisoria ed è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile secondo la norma, non è revocabile dal giudice e impedisce che questi ridetermini il regolamento delle spese in sede di correzione: avverso la statuizione sulle spese resta esperibile il solo ricorso straordinario.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, con decreto, aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari dell’assicurata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Con un successivo decreto il medesimo giudice ha corretto il precedente provvedimento, dichiarando sussistenti i requisiti sanitari e omologando le conclusioni favorevoli del consulente, sul presupposto di un mero errore materiale del primo esito. Nella stessa sede ha condannato l’istituto previdenziale alla rifusione delle spese di lite, in precedenza dichiarate non dovute.
L’istituto ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultima statuizione, deducendo due motivi. L’assicurata è rimasta intimata. La questione attiene ai rimedi esperibili in caso di sviamento dall’iter procedimentale e alla sorte della regolazione delle spese disposta in sede di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai precedenti consolidati (Cass. n. 4731 del 2022 e i richiami ivi contenuti): il decreto di omologa che, in difetto di contestazione, si allontani dalle conclusioni del consulente è affetto da una difformità qualificabile come errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, a condizione che non derivi da consapevole attività valutativa. In tal caso, invece, il provvedimento esorbita dallo schema del procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.
La funzione del giudice nell’a.t.p.o. è di mero accertamento dello stato invalidante, reso stabile dall’accettazione delle parti. Ai sensi dell’art. 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ., in assenza di contestazione il giudice omologa l’accertamento secondo le risultanze della relazione del consulente, provvedendo sulle spese. Pur potendo disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ., egli non può discostarsi nel decreto di omologa dalle conclusioni rassegnate dal consulente e non contestate.
Gli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. delineano un procedimento finalizzato a eliminare errori di redazione, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione. Costituisce errore materiale la divergenza tra giudizio ed espressione letterale, percepibile ictu oculi (Cass. Sez. Un. n. 5165/2004). L’ordinanza di correzione, priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure ex art. 111 Cost., restando impugnabile solo il provvedimento corretto (Cass. n. 19229/2009, Cass. n. 16205/2013, Cass. Sez. Un. n. 16037/2010).
Il decreto di omologa, espressamente non impugnabile né modificabile, non è revocabile, in coerenza con il principio dell’irrevocabilità dei provvedimenti giudiziali espresso, per le ordinanze, nell’art. 177, terzo comma, cod. proc. civ. Ne segue che la sussistenza del requisito sanitario, nei termini del consulente, era divenuta intangibile e il decreto correttamente è stato emendato.
Il provvedimento impugnato è invece dichiarato nullo nella parte in cui il giudice ha delibato la regolazione delle spese in conseguenza della correzione, essendo l’unico rimedio avverso la decisione sulle spese il ricorso ex art. 111 Cost. L’accoglimento comporta la cassazione senza rinvio del decreto quanto alle spese, compensate quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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