Prescrizione contributi gestione separata e differimento D.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20544 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento. Assume pertanto rilievo, ai fini della decorrenza, anche il differimento dei termini previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010, emanato in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Tale slittamento si applica alla categoria professionale in senso oggettivo, per la quale sono elaborati gli studi di settore, senza che rilevi la specifica posizione del singolo professionista.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’appello dell’I.N.P.S. e confermato la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda del contribuente, aveva dichiarato la non debenza dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009, per intervenuta prescrizione. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritta la pretesa contributiva, facendo decorrere il termine dalla scadenza dei termini di pagamento, senza considerare la sospensione ex art. 2941, primo comma, n. 8, c.c. e senza applicare il differimento dei termini disposto dal D.P.C.M. 1.6.2010. Avverso tale decisione l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio orientamento pacifico in materia. Il Collegio ha ribadito che la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e che il differimento di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010 incide sul dies a quo del termine prescrizionale.
Tale decreto, emanato su delega dell’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, ha previsto che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione.
La Corte ha precisato che il differimento concerne tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto coloro che in concreto risultino fiscalmente assoggettati a tali studi per non aver scelto un diverso regime d’imposizione. Lo slittamento opera quindi in senso oggettivo, a prescindere dalla specifica posizione del professionista. Il Collegio ha inoltre ricordato che ai D.P.C.M. con funzione attuativa o integrativa della legge deve riconoscersi natura regolamentare.
Poiché il differimento del termine è al 6 luglio 2010, l’interruzione della prescrizione intervenuta alla data del 30 giugno 2015 doveva ritenersi utilmente effettuata. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la rivalutazione della fattispecie e l’esame dell’eventuale incidenza delle recenti pronunce della Corte costituzionale sul tema delle sanzioni civili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.