Prescrizione contributi Gestione separata: il dies a quo segue il differimento del d.P.C.m. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19636 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno si forma su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto, non le mere affermazioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva come la decorrenza del dies a quo. La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, con applicazione del differimento previsto dall’art. 1, co. 1, d.P.C.m. 10.6.2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps, avente a oggetto contributi dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. La Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione, considerando l’atto interruttivo del 30.6.2015 e individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nella data del 16.6.2010, come non contestato dall’Istituto.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, deducendo la violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c. in relazione all’art. 1, co. 1, d.P.C.m. e agli artt. 2, co. 26, legge n. 335/95 e 18, co. 12, d.l. n. 98/11, per non avere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, con conseguente individuazione del dies a quo della prescrizione al 6.7.2010.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esclude in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso indica chiaramente, tramite richiamo alla sentenza impugnata e specificazione propria, l’oggetto dell’originaria domanda di opposizione e l’esito nei gradi di merito.
Viene inoltre esclusa l’inammissibilità per intervenuto giudicato interno sul dies a quo della prescrizione. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite, la Corte afferma che il giudicato investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del termine iniziale.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato, cui intende dare continuità, secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, con applicazione del differimento previsto dal d.P.C.m. 10.6.2010 per i contributi dell’anno 2009, in linea con i precedenti di cui alle pronunce indicate in motivazione.
Nel caso di specie, l’interruzione si è avuta il 30.6.2015, quindi entro il quinquennio decorrente dal 6.7.2010, data di differimento fissata dal citato d.P.C.m. La Corte cassa pertanto la sentenza, non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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