Liquidazione spese di rinvio tra parametri non vincolanti e decisione nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 11456 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione, sicché il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi. La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale e, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede apposita motivazione né è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi giustificare solo l’ulteriore aumento o diminuzione, restando fermo il divieto di attribuire somme simboliche lesive del decoro professionale. Qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione e non siano necessari accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese anche dei gradi di merito, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dalla concessionaria del servizio nazionale di riscossione per conto della Regione Lazio, per tasse automobilistiche relative agli anni 2008 e 2009. Dopo una prima cassazione con rinvio e un ulteriore annullamento, il giudice del rinvio ha accolto l’appello della contribuente, condannando l’ente impositore alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, con distrazione a favore del difensore antistatario.

La Regione Lazio è rimasta intimata. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della misura dei compensi liquidati dal giudice del rinvio, asseritamente inferiori ai parametri minimi e medi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, e delle tabelle dei parametri, nonché dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per essere stati immotivatamente liquidati compensi inferiori ai minimi.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riforma dei parametri forensi, la determinazione del compenso è espressione di un potere discrezionale del giudice, non più vincolato ai minimi tariffari. La liquidazione contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi non richiede motivazione e sfugge al controllo di legittimità, mentre deve essere giustificata la scelta di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, con il solo limite di non attribuire somme simboliche. A sostegno sono richiamate numerose pronunce, tra le quali Cass., Sez. 6^-2, n. 10343 del 2020, Cass., Sez. 6^-5, n. 2820 del 2023 e Cass., Sez. Trib., n. 24051 del 2024.

Applicando tali principi, il giudice del rinvio non si è discostato dai minimi tabellari solo per i compensi dei giudizi di legittimità; per i giudizi di merito i compensi liquidati risultano inferiori ai valori minimi, sicché devono essere riliquidati.

La Corte afferma poi che, quando è impugnato per cassazione il quantum della liquidazione e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, è consentito decidere nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., liquidando le spese anche dei gradi di merito. Sarebbe illogico imporre un giudizio di rinvio al solo fine di una liquidazione ancorata a parametri di legge, in contrasto con l’art. 111 Cost. Richiama, tra le altre, Cass., Sez. 5^, n. 31935 del 2021 e Cass., Sez. Trib., n. 121 del 2025. Il ricorso è dunque accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *