Il credito IRES maturato in dichiarazione omessa è opponibile in sede contenziosa (Cass. civ. Sez. 5 n. 17164 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se avvenuta oltre il termine di novanta giorni (cd. dichiarazione ultratardiva) e quindi equiparata all’omissione, non preclude al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria azionata dall’amministrazione finanziaria. Tale principio, applicabile a tutte le imposte, ivi comprese quelle non armonizzate come l’IRES, trova fondamento nel diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni (artt. 24 e 111 Cost.) e nella giurisdizione piena ed esclusiva del giudice tributario sul rapporto fiscale, cui è estranea ogni decadenza prescritta per la sola fase amministrativa. Il contribuente che abbia riportato nella dichiarazione un credito maturato in un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa può quindi ottenere dal giudice il riconoscimento del credito, purché ne fornisca la prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società, poi dichiarata fallita, una cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui disconosceva le eccedenze per crediti IVA e IRES esposte nel Modello Unico SC 2015 per l’anno d’imposta 2014, presentato oltre il termine di novanta giorni.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello della curatela fallimentare, annullando la cartella e riconoscendo i crediti. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme in tema di crediti IRES, non riconoscibili, secondo l’ufficio, in assenza di dichiarazione tempestiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ravvisando una motivazione sintetica ma idonea a esternare l’iter logico seguito dal giudice, che aveva indicato la documentazione complessivamente valutata e la sua idoneità probatoria, ponendosi così al di sopra del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. La doglianza dell’Agenzia, attingendo al merito della sufficienza motivazionale, è stata dichiarata inammissibile alla luce della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Nel merito, la Suprema Corte ha riesaminato il contrasto tra il principio affermato dalle Sezioni Unite e l’orientamento restrittivo espresso nell’ordinanza n. 18393/2020, che negava il riconoscimento giudiziale del credito IRES in caso di dichiarazione omessa, consentendo solo il rimborso. Tale pronuncia, ritenendo la neutralità dell’IVA unica ratio delle Sezioni Unite n. 17757/2016, ne ha offerto una lettura riduttiva.
La Corte ha invece valorizzato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13378/2016, in materia di emenda delle dichiarazioni fiscali, secondo cui la dichiarazione è una mera esternazione di scienza e il contribuente può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori od omissioni commessi in dichiarazione. La possibilità di opposizione è del tutto indipendente dal termine di presentazione della dichiarazione, poiché le decadenze prescritte per la fase amministrativa non operano nel processo tributario.
La Corte ha quindi dichiarato di discostarsi dall’orientamento restrittivo, il contrasto con il diritto di agire in giudizio ex artt. 24 e 111 Cost. e con la natura piena ed esclusiva della giurisdizione tributaria sul rapporto fiscale essendo evidente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
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Nota della Redazione
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