Ravvedimento operoso e assorbimento della sanzione per tardivo versamento acconti (Cass. civ. Sez. V n. 4187 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, la disposizione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non sanziona il mero omesso o tardivo versamento, ma la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione e presuppone che dalla dichiarazione emerga un preciso importo come imposta dovuta. Ne deriva che, quando il mancato versamento sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, il comportamento integra la fattispecie di dichiarazione infedele di cui all’art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997, la cui sanzione più grave assorbe quella meno grave per il versamento. L’accesso al ravvedimento operoso per l’infedele dichiarazione, con pagamento della sanzione ridotta, non fa rivivere la sanzione per il tardivo versamento degli acconti, perché non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento cui va applicata un’unica sanzione.

Il Fatto

La società contribuente, con riferimento ai redditi del 2008, presentava una dichiarazione integrativa con cui indicava un maggiore imponibile rispetto a quello della dichiarazione originaria. Nella stessa data si avvaleva del ravvedimento operoso, versando la differenza a saldo, gli interessi e la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 nella misura ridotta di un decimo.

L’Ufficio, controllando in via automatizzata la dichiarazione dei redditi del 2009, riscontrava il tardivo versamento degli acconti rispetto a quanto indicato nella dichiarazione rettificata per il 2008 e notificava una cartella di pagamento per le sanzioni previste dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. La società impugnava la cartella. Sia la C.t.p. sia la C.t.r. rigettavano le sue difese, ravvisando due distinte violazioni: l’infedele dichiarazione del 2008, sanata con ravvedimento, e il tardivo versamento degli acconti 2009, per il quale la società avrebbe dovuto e potuto ric

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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