TARES: categoria per tipologia di attività, non per forma giuridica (Cass. civ. Sez. V n. 11477 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARES, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La classificazione dei locali ai fini impositivi postula una verifica oggettiva della tipologia dell’attività in concreto esercitata e della correlata attitudine alla produzione di rifiuti. Non rilevano la forma giuridica assunta dal soggetto che utilizza le superfici, né lo scopo solidaristico dell’attività, né l’applicazione di tariffe calmierate. È pertanto illegittimo l’inquadramento operato dal giudice di merito sulla sola base della veste soggettiva del contribuente o delle finalità dallo stesso perseguite, senza alcuna valutazione del parametro oggettivo della produttività di rifiuti.

Il Fatto

Un Comune impugna la sentenza della C.T.R. della Toscana che, in accoglimento dell’appello proposto da una struttura sanitaria impresa sociale, ha riformato la pronuncia di primo grado e annullato l’avviso di accertamento relativo a maggiori somme a titolo di TARES per l’anno 2013.

L’ente locale aveva attribuito alla struttura la categoria degli studi professionali. Il giudice di appello, al contrario, ha ritenuto che l’attività dovesse essere inquadrata tra quelle delle associazioni, valorizzando le tariffe calmierate praticate all’utenza e il reinvestimento degli utili. Il Comune ricorre in Cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle disposizioni sul calcolo del tributo e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Il ricorso è ammissibile, poiché le censure, pur senza formule sacramentali, individuano con chiarezza i vizi prospettati tra quelli inquadrabili nella griglia dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32415 del 08.11.2021.

Nel merito, la normativa applicabile è quella dettata dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, istitutiva della TARES, che commisura la tariffa agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal d.P.R. n. 158 del 1999. A tali tributi sono estensibili gli orientamenti formatisi per la TARSU e la TIA.

La Corte richiama anzitutto il principio secondo cui la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti postula una verifica in astratto, salva la prova contraria del contribuente (Cass. Sez. V n. 16287 del 12.06.2024). Richiama poi il principio speculare per cui, ai fini del riferimento alle categorie di immobili, non rileva la mera considerazione della veste soggettiva dell’ente che usa le superfici, ma il tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali (Cass. Sez. V n. 12776 del 06.06.2014).

Il criterio decisivo è dunque la tipologia dell’attività svolta nei locali assoggettati a tributo, poiché ad essa la legge commisura l’idoneità astratta alla produzione di rifiuti. Non contano né la forma giuridica del soggetto, né la finalità perseguita. La C.T.R. ha invece fondato la propria decisione unicamente sulla ridotta economicità delle prestazioni e sullo scopo solidaristico, senza valutare la tipologia di attività in rapporto alla produttività di rifiuti. Tale parametro oggettivo, richiesto dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non è stato vagliato.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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