Sanzione doganale e clausola di sussidiarietà: natura individualizzata del ne bis in idem (Cass. civ. Sez. 5 n. 12993 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di sussidiarietà di cui all’art. 303, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973, secondo cui la sanzione amministrativa doganale non si applica “qualora il fatto non costituisca più grave reato”, opera in una dimensione necessariamente individualizzata e non plurisoggettiva. Ne consegue che l’eventuale pendenza di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone fisiche diverse dalla società destinataria dell’atto di irrogazione non preclude l’applicazione della sanzione amministrativa alla società stessa, dovendosi comunque declinare il principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU con riferimento alla circostanza che una stessa persona non possa essere punita due volte per il medesimo fatto.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli irrogava nei confronti di una società la sanzione di cui all’art. 303, comma 3, lett. e), del T.U.L.D., pari a Euro 56.250,00, all’esito della riclassificazione doganale di componenti di biciclette elettriche, importati separatamente, quale prodotto finito ai sensi della Regola 2A delle norme di interpretazione della nomenclatura combinata. Il maggior dazio accertato ammontava a Euro 129.001,78.

La società impugnava l’atto, sostenendo la correttezza della classificazione originaria e l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione, anche in ragione della pendenza di un procedimento penale per contrabbando. Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettavano le doglianze del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i profili relativi al rapporto tra procedimento penale e sanzione amministrativa, richiamando il contenuto dell’art. 303, comma 3, del T.U.L.D. e dell’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016. Ha chiarito che la norma depenalizzatrice non trova applicazione nel caso di specie, venendo in rilievo un’ipotesi aggravata di contrabbando ai sensi del combinato disposto degli artt. 292 e 295 del T.U.L.D., per la quale la pena detentiva non è esclusa.

Quanto alla dedotta violazione del principio di alternatività, la Corte ha evidenziato che la società non aveva indicato nei confronti di chi fosse stato instaurato il procedimento penale e che, comunque, essa risultava l’unica parte del giudizio tributario. La clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 303, comma 3, T.U.L.D. è stata pertanto ritenuta operante solo in una dimensione individualizzata, non potendo trovare applicazione in una prospettiva plurisoggettiva. La declinazione del ne bis in idem convenzionale, difatti, può essere riferita esclusivamente all’ipotesi in cui la stessa persona sia punita due volte per il medesimo fatto.

Con riferimento alla classificazione doganale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo incentrato sulla buona fede, richiamando il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 pone una presunzione di colpa a carico di chi abbia commesso la violazione, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell’Amministrazione. La prova della buona fede, quale esimente, richiede invece un errore inevitabile, non superabile con l’uso della normale diligenza.

Il motivo concernente l’omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile, in ragione della duplice soccombenza della ricorrente nei giudizi di merito. La Corte ha infine escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e del provvedimento del Tribunale di Genova, riguardante un procedimento penale instaurato nei confronti di persone diverse dalla società ricorrente. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *