TARES, categoria secondo attività e non forma giuridica del soggetto (Cass. civ. Sez. V n. 11478 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARES, la classificazione dei locali nelle categorie previste dal regolamento comunale si fonda sulla tipologia di attività concretamente svolta nei locali assoggettati a tributo, alla quale la legge commisura l’idoneità astratta alla produzione di rifiuti. Non assumono rilievo, ai fini dell’inquadramento, la forma giuridica assunta dal soggetto che esercita l’attività, la sua veste soggettiva né la finalità solidaristica perseguita. È pertanto erronea la decisione del giudice di merito che assimili l’attività a quelle del terzo settore in ragione dell’applicazione di tariffe calmierate, omettendo di vagliare il parametro oggettivo della produttività di rifiuti. La regola sostanziale di commisurazione della tariffa prevale sulla qualificazione soggettiva del contribuente.
Il Fatto
Il Comune impugna la sentenza della C.T.R. della Toscana che, accogliendo l’appello di una struttura ambulatoriale costituita in forma societaria, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di annullamento di un avviso di accertamento. L’atto impositivo riguardava maggiori somme a titolo di TARES, oltre sanzioni per omessa dichiarazione, per l’anno 2013.
Il giudice di appello aveva annullato l’accertamento sul presupposto che il Comune, nel 2003, aveva attribuito ai locali la categoria 1, relativa alle associazioni, e che l’attività della struttura presentava le stesse caratteristiche di solidarietà riscontrate in precedenza, come dimostravano le tariffe praticate all’utenza e il reinvestimento degli utili. La struttura resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata per asserita disorganicità delle censure. L’eccezione è infondata: richiamando Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021, la Corte ribadisce che il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in modo immediato ai motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma che non sono necessarie formule sacramentali né l’esatta indicazione numerica del motivo. Nel caso concreto i motivi del Comune risultano enucleabili con chiarezza.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente. La normativa applicabile è quella del d.l. n. 201 del 2011, istitutivo della TARES, e in particolare dell’art. 14, comma 9, secondo cui la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disposizione rinvia ai criteri del d.P.R. 17 aprile 1999 n. 158.
La Corte osserva che alla TARES sono estensibili gli orientamenti formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA, e richiama due principi consolidati. Il primo, espresso da Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287, postula che la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 richiede una verifica in astratto, salva la prova contraria del contribuente. Il secondo, affermato da Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12776, esclude che rilevi la mera veste soggettiva dell’ente che usa le superfici, poiché la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali.
Su questa base la Corte individua l’errore della sentenza impugnata. La C.T.R. si è soffermata esclusivamente sulla ridotta economicità delle prestazioni, manifestata dalle tariffe calmierate, assimilando l’attività a quelle di scopo solidaristico, senza considerarne la tipologia in rapporto alla produttività di rifiuti. Siffatto parametro oggettivo non è stato vagliato ai fini dell’inquadramento nelle categorie previste dal regolamento comunale, secondo l’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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