Magazzini strumentali esenti da TARI se collegati all’attività produttiva (Cass. civ. Sez. V n. 11476 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva sono esclusi dalla determinazione della superficie assoggettabile alla parte variabile del tributo, purché in essi si formino, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali non assimilabili e il produttore ne abbia dimostrato l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L’esclusione non dipende dalla denominazione del locale, ma dalle sue caratteristiche concrete e dal collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva. L’onere probatorio del collegamento, della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento a carico del produttore incombe sul contribuente.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di pagamento della TARI relativo agli anni 2012-2017, contestando l’assoggettamento al tributo anche dei magazzini strumentali. La C.T.R. del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’ente impositore, ritenendo esenti i locali dell’opificio industriale ma assoggettabili i magazzini e gli uffici, qualificati come aree operative generiche.
La società ricorrente prospettava quattro motivi, lamentando l’omessa pronuncia su plurime eccezioni, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013 in ordine alla non assoggettabilità delle aree adibite a magazzini strumentali alla produzione. L’ente impositore rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla ricorrente con memoria. Richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudicato tributario spiega efficacia espansiva rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, la Corte nega che tale efficacia operi nel caso di specie: le sentenze prodotte riguardano la contestazione dello smaltimento in proprio di rifiuti speciali, elemento privo di durevolezza e suscettibile di variazione da un periodo di imposta all’altro.
I primi due motivi, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto assoluto di motivazione, sono rigettati. La Corte ricorda che la decisione implicita di una questione è configurabile quando questa risulti superata dalla incompatibile soluzione di altra questione, con la conseguenza che la reiezione implicita è censurabile come violazione di legge e non come omessa pronuncia. Nel merito, l’eccezione di improcedibilità dell’appello per inesistenza della notifica è infondata, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme. Parimenti infondate sono le censure sulla sottoscrizione a stampa dell’atto impositivo e sul difetto di motivazione.
Il terzo motivo è accolto. La Corte muove dal testo dell’art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, che esclude dal calcolo della superficie tassabile la parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, e che demanda al regolamento comunale l’individuazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive. La norma individua un collegamento tra aree produttive e locali di deposito fondato su quattro presupposti: collegamento funzionale, collegamento esclusivo, produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali, avvenuto trattamento in conformità alla normativa.
La Corte raccorda la disposizione con l’interpretazione fornita dal MEF con la Risoluzione n. 2/DF del 2014 e con il proprio orientamento, ribadendo che l’assoggettamento alla parte variabile dipende dalle caratteristiche concrete del locale e dal suo collegamento con l’attività produttiva, non dalla denominazione. Su questa base, cassa la sentenza impugnata, assorbe il quarto motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.