TARSU-TARI: l’avviso di accertamento non deve indicare le fonti probatorie delle superfici (Cass. civ. Sez. 5 n. 11944 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU e di TARI, la verifica dell’adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento emesso dal Comune va condotta alla stregua dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, sicché, in caso di omesso versamento, è sufficiente che l’atto indichi la superficie accertata e la tariffa ritenuta applicabile. Tali elementi, integrati con gli atti generali quali regolamenti e delibere comunali, consentono al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa e di difendersi, senza che l’amministrazione debba dar conto nell’atto delle indagini e delle fonti probatorie poste a base della rideterminazione della superficie tassabile, la cui dimostrazione può avvenire nella successiva fase contenziosa. La mancata esposizione delle fonti probatorie attiene, quindi, al piano probatorio e non a quello motivazionale. Inoltre, la disapplicazione del regolamento comunale istitutivo della tariffa, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, è ammessa solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), non essendo sindacabili le scelte tecnico-amministrative dell’ente relative alla classificazione delle categorie di utenza, salva la prova da parte del contribuente di una imposizione manifestamente non commisurata alla quantità e natura dei rifiuti producibili.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento per omesso versamento della TARI relativo all’anno d’imposta 2016, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’atto, il quale non indicava le modalità di misurazione delle superfici né allegava gli atti e le informazioni utilizzate per la determinazione della superficie tassata.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sull’appello del Comune, riformava la decisione, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato in quanto basato su schede tecniche redatte in contraddittorio con la contribuente e reputando le tariffe non sindacabili dal giudice tributario. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti rispettivamente la dedotta carenza motivazionale dell’avviso di accertamento e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, reputandoli infondati.
Quanto al primo profilo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Il requisito esige l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni relative all’effettiva sussistenza dei fatti stessi. Ha pertanto escluso che possa configurarsi un difetto di motivazione per l’omessa indicazione delle indagini svolte per la rideterminazione dell’area, potendo l’ente impositore fornire tali dimostrazioni nella fase contenziosa. Nel caso di specie, la misurazione effettuata in contraddittorio e la produzione in giudizio della relativa scheda tecnica hanno escluso ogni pregiudizio concreto al diritto di difesa della contribuente, la quale aveva avuto modo di contestare specificamente le superfici accertate.
Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza, la Corte l’ha ritenuto insussistente, avendo il giudice di appello illustrato compiutamente le ragioni per cui l’avviso conteneva gli elementi essenziali della pretesa, con particolare riguardo alle superfici tassabili in quanto produttive di rifiuti.
In ordine al terzo e al quarto motivo, relativi alla mancata disapplicazione del regolamento comunale, la Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., ribadendo che la disapplicazione degli atti regolamentari è possibile solo in presenza dei vizi di legittimità indicati dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. La classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente, insindacabile in sede giudiziaria, fatto salvo il potere del contribuente di provare che l’imposizione sia manifestamente non commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la legittimità del regolamento, per difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo la società trascritto le norme regolamentari evocate né allegato il testo delle stesse, come richiesto dall’art. 366 c.p.c. per le norme secondarie, alle quali non si applica il principio iura novit curia.
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Nota della Redazione
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