Diritto di copia della documentazione bancaria e competenza per valore (Cass. civ. Sez. I n. 11488 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza per valore, le azioni aventi ad oggetto la consegna di beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative a un obbligo di facere, vanno assimilate a quelle relative a somme di denaro ai sensi dell’art. 14, primo comma, cod. proc. civ.. Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis; la controversia che ne deriva ha valore indeterminabile. Il costo di produzione delle copie costituisce spesa necessaria ma esterna e accessoria, sicché il valore del procedimento non può essere riferito a tale costo.

Il Fatto

Con decreto del 30.08.2023 il Tribunale di Torino, su istanza del cliente, ingiungeva alla banca di consegnare copia del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, nonché l’estratto delle rate pagate. La banca proponeva opposizione eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per valore del Tribunale adito.

Con sentenza del 2.05.2024 il Tribunale accoglieva l’eccezione e revocava il decreto opposto, ritenendo che il valore della controversia dovesse determinarsi sul costo di produzione delle copie richieste, con conseguente competenza del giudice di pace. Il cliente ha proposto regolamento di competenza con unico motivo; la banca ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., del combinato disposto degli artt. 7 e 14 cod. proc. civ. e dell’art. 119 TUB. Il ricorrente sostiene che il valore dichiarato o presunto in sede monitoria sia solo presunto e contestabile dal convenuto con eccezione tempestiva, ma che nella specie l’eccezione fosse infondata, perché il costo delle copie è spesa accessoria e la pretesa non è traducibile in termini pecuniari.

La Corte muove dalla qualificazione dell’azione. La domanda di consegna di documenti integra un obbligo di facere; tale domanda, non disciplinata autonomamente dal codice di rito, va assimilata a quelle relative a somme di denaro. Ne segue che, ove non ne sia indicato un valore determinato, la domanda proposta dinanzi al giudice di pace non è di valore indeterminabile, dovendosi presumere la competenza del giudice adito (Cass. n. 314/1992; Cass. n. 7298 del 1993; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997).

La Corte riconosce che, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto può contestare nella prima difesa utile il valore dichiarato o presunto, e che la banca vi ha provveduto nell’atto di opposizione. L’eccezione, tuttavia, non meritava accoglimento.

Il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cass. n. 35039/2022); esso involge controversia di valore indeterminabile. Può essere esercitato in sede giudiziale (Cass. n. 24641/2021), mediante istanza ex art. 210 cod. proc. civ., a condizione che la documentazione sia stata preventivamente richiesta alla banca (non necessariamente in via stragiudiziale: Cass. n. 23861/2022) e che questa non abbia ottemperato senza giustificazione; ed è azionabile in sede monitoria.

La comprovata strumentalità dell’attività di produzione delle copie rispetto alla consegna della documentazione impedisce di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione, per quanto esigui. È quindi corretta la valutazione originaria di indeterminabilità del valore della domanda, riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova. Ne consegue l’infondatezza della difesa della banca, secondo cui il cliente non chiedeva la copia di un numero indeterminato di documenti, bensì del contratto e dell’estratto conto storico.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale le parti sono rimesse, anche per le spese.

Nota della Redazione

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