Accertamenti bancari e prova dei prelevamenti: onere del contribuente e perizia di parte (Cass. civ. Sez. 5 n. 257 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 ha natura sospensiva e non finale, sicché la sua scadenza in giorno festivo non comporta la proroga al primo giorno lavorativo successivo ex art. 155 cod. proc. civ., poiché l’Ufficio non è tenuto a dare conto nell’atto delle osservazioni del contribuente; l’omesso esame delle memorie tardive non viola il contraddittorio endoprocedimentale, garantito anche per i tributi armonizzati solo nell’ipotesi di avviso emesso ante tempus. In materia di accertamenti bancari, per i prelevamenti di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente è onerato della sola indicazione del soggetto beneficiario, senza dover provare l’inerenza dei relativi rapporti all’attività d’impresa, ove manchi una specifica contestazione dell’Amministrazione. La perizia stragiudiziale costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, ma i documenti ad essa allegati, se prodotti entro il termine di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, devono essere valutati dal giudice di merito, poiché la loro mancata considerazione integra un errore di diritto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifiche condotte anche sui conti correnti intestati al contribuente, ai suoi stretti congiunti e a società terze, accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno 2008, contestando la mancata giustificazione di versamenti e prelevamenti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia riformava parzialmente la sentenza, ritenendo legittime le riprese ai fini IVA e IRPEF ed annullando la ripresa IRAP per intervenuta decadenza dell’Ufficio.
La CTR, in particolare, riteneva imputabili al contribuente i movimenti bancari sui conti della società terza, in ragione della delega ad operare mantenuta anche dopo la cessione delle quote, e dichiarava inammissibile la seconda perizia contabile di parte, con la quale si introduceva per la prima volta la documentazione contabile della predetta società. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui l’Agenzia replicava con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha confermato che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non è un termine finale, ma dilatorio, volto a garantire uno spatium deliberandi al contribuente. Ne consegue che, cadendo l’ultimo giorno in giorno festivo, non opera la proroga di cui all’art. 155 cod. proc. civ., essendo l’Ufficio esonerato dall’obbligo di vagliare le memorie depositate tardivamente, nulla rilevando che l’avviso sia stato notificato il giorno successivo alla scadenza.
Quanto al secondo motivo, relativo alla riferibilità dei movimenti sui conti intestati alla società terza, la Corte ha ritenuto legittima la presunzione dell’Ufficio, fondata sulla delega ad operare mantenuta dal contribuente e sulla cessione delle quote avvenuta in data successiva all’anno di imposta. Tali elementi, uniti alla mancanza di prova contraria, integrano gli indizi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per estendere le indagini bancarie a conti formalmente intestati a terzi.
Con l’accoglimento del terzo motivo, la Corte ha invece censurato la declaratoria di inammissibilità della seconda perizia contabile di parte. La produzione documentale ad essa allegata, relativa alla contabilità della società terza, non poteva essere pretermessa dal giudice di merito, dovendosi applicare il principio per cui nel processo tributario è consentito produrre nuovi documenti anche in appello, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992.
Nel dirimere la questione, la Corte ha chiarito la natura mista della perizia di parte: essa costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di valore probatorio ma valutabile come indizio dal giudice, il quale non è obbligato a tenerne conto; tuttavia, i documenti ad essa allegati, in quanto fatti storici, ben possono essere dedotti come vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con l’accoglimento del quinto motivo, la Corte ha infine affermato che la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio posto a carico del contribuente dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, non essendo richiesta la dimostrazione dell’esistenza di rapporti tra i predetti soggetti e l’attività d’impresa, salvo che l’Amministrazione non contesti specificamente tale circostanza. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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