Indagini bancarie e conto cointestato: il giudice deve valutare le prove di estraneità, non applicare l’art. 1298 c.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 1318 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, le movimentazioni non giustificate su un conto corrente cointestato integrano una presunzione legale di redditività ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, che pone a carico del contribuente l’onere di fornire una prova analitica e puntuale dell’estraneità di ogni singola operazione a fatti imponibili. A tale onere corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite e di darne espressamente conto in sentenza. La presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c., disciplinando i rapporti interni tra condebitori, non può costituire criterio per la determinazione della base imponibile, in violazione della riserva di legge in materia fiscale. L’omessa valutazione di documenti decisivi sulla riferibilità delle somme all’altro cointestatario integra il vizio di omesso esame di un fatto storico ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un avvocato un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2011, con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, derivanti anche da movimentazioni non giustificate su un conto corrente cointestato. La Commissione Tributaria Provinciale confermava il rilievo relativo a un bonifico, annullava quello concernente le movimentazioni sul conto cointestato e confermava gli altri. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, riducendo la ripresa relativa ai versamenti sul conto corrente.
Il contribuente ricorreva per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e il mancato esame di prove documentali decisive, e deduceva che le somme erano riferibili all’altra cointestataria, essendo state accreditate in forza di bonifici e assegni con causali specifiche. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale, a fronte di un accertamento basato sulla presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, aveva risolto la controversia applicando la presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c., senza valutare le prove documentali offerte dal contribuente.
La Suprema Corte ha ricordato il costante principio per cui, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate su un conto corrente cointestato, opera una presunzione legale di redditività, con la conseguenza che il contribuente è gravato dell’onere di fornire una prova analitica e puntuale dell’estraneità di ogni singola operazione a fatti imponibili. A tale onere corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite, dando espressamente conto in sentenza delle risultanze di tale verifica.
Nel caso di specie, la CTR ha eluso tale dovere, omettendo di valutare analiticamente i documenti (bonifici e assegni con causali specifiche) offerti dal contribuente, che miravano a dimostrare la riferibilità esclusiva delle somme all’altra cointestataria. La Corte ha precisato che, invece di procedere allo scrutinio puntuale, il giudice di merito ha fatto ricorso a una norma, l’art. 1298 c.c., che disciplina i rapporti interni tra condebitori e non può costituire criterio per la determinazione della base imponibile, in violazione della riserva di legge in materia fiscale.
Quanto al terzo motivo, relativo al preteso error in procedendo per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello erariale, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha richiamato l’orientamento per cui la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretata restrittivamente, essendo sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, delle ragioni della doglianza, desumibile dall’intero atto. L’Ufficio, insistendo per il riesame e la legittimità dell’accertamento, aveva sufficientemente esposto i motivi di impugnazione.
La Corte ha, pertanto, accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame che valuti analiticamente le prove documentali per ogni singola movimentazione contestata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.