Interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. anche sulle obbligazioni restitutorie (Cass. civ. Sez. III n. 7677 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il saggio di interessi previsto dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. La clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la determinazione della misura, esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, senza delimitare il campo di applicazione. Ne consegue che le obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale sono gravate da tale saggio qualunque sia la relativa fonte, salva la prova di una valida ed efficace determinazione contrattuale degli interessi.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contratto di leasing di una autogru telescopica. La società utilizzatrice convenne in giudizio la banca concedente contestando la validità della clausola “rischio cambio”, che correlava l’importo dei canoni al tasso di cambio tra euro e franco svizzero, allegandone la nullità per violazione delle norme imperative in materia di intermediazione finanziaria e, in via gradata, per indeterminatezza e mancanza di meritevolezza.

Il tribunale dichiarò la nullità della clausola e condannò la banca alla restituzione delle somme. La corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ritenne il saggio d’interesse del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. applicabile ai soli inadempimenti di fonte contrattuale, escludendolo per l’obbligo restitutorio fondato sull’indebito oggettivo, e riconobbe i soli interessi legali del primo comma. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ.. La ricorrente sostiene che la norma, di portata generale, opera anche quando la domanda restitutoria si fondi sull’art. 2033 cod. civ., poiché il diritto alla restituzione dell’indebito trova il proprio substrato sostanziale in un contratto.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, anche a Sezioni Unite n. 12449 del 2024, che ha sottolineato l’autonomia della fattispecie costitutiva dei c.d. interessi commerciali rispetto a quella degli ordinari interessi legali. Da tale indirizzo deriva che il saggio del quarto comma non è circoscritto alle obbligazioni contrattuali, ma si estende a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

La clausola di salvezza iniziale, che consente alle parti di determinare la misura degli interessi, non delimita l’ambito di applicazione della disposizione: ne esclude piuttosto il carattere imperativo e inderogabile. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 61 del 2023 e l’orientamento restrittivo di Cass. n. 28409 del 2018, evocato nella sentenza impugnata.

Pertanto il saggio del quarto comma si applica alle obbligazioni restitutorie da nullità contrattuale qualunque sia la fonte, restando da accertare se esista una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura, idonea a impedire la produzione degli interessi nella misura legale speciale.

La corte d’appello, nel ritenere dovuti i soli interessi del primo comma perché l’obbligo restitutorio era stato fondato sull’inesistenza di un obbligo contrattuale, ha disatteso tali principi. Il motivo è accolto nei termini indicati; assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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