Doveri degli amministratori non esecutivi e sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. II n. 15530 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina sull’intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una banca, ancorché privi di deleghe, sono destinatari dei doveri di agire informato posti dall’art. 2381, commi terzo e sesto, cod. civ. e dall’art. 2392 cod. civ., rafforzati per il settore bancario dall’art. 53 d.lgs. n. 385/1993 e dalle istruzioni di vigilanza. Essi rispondono dell’inerzia se, in presenza di segnali di allarme, omettono di attivarsi. Sul piano probatorio, accertato l’elemento oggettivo e la suitas della condotta, opera la presunzione di colpa dell’art. 3 legge n. 689/1981 e grava sull’incolpato l’onere di provare l’assenza di colpevolezza. Alle sanzioni Consob diverse da quelle per abuso di mercato non si applica il favor rei, vigendo il tempus regit actum.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva condotta presso una banca popolare, la Consob ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione, privo di deleghe, una sanzione amministrativa pecuniaria per il cumulo giuridico di due illeciti. Gli si contestava di avere omesso di riportare, nei prospetti informativi del 2014 e del 2015, le informazioni relative alla sussistenza, all’entità e agli effetti del fenomeno del capitale finanziato, ossia dei finanziamenti erogati dalla banca alla clientela per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie.
L’interessato ha proposto opposizione davanti alla corte d’appello chiedendo l’annullamento della sanzione. La domanda è stata respinta e la sentenza di merito è stata impugnata con ricorso per cassazione articolato in quindici motivi. La Consob ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto tutte le censure. Sul difetto di giurisdizione ha ribadito che le opposizioni alle sanzioni Consob spettano al giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti presupposti; una questione di costituzionalità potrebbe porsi solo in senso inverso, e la richiesta additiva è inammissibile. Quanto al termine di 180 giorni dell’art. 195, comma 1, TUF, esso decorre non dalla constatazione ma dall’accertamento del fatto, cioè dal completamento dell’istruttoria. L’art. 19, comma 3, legge n. 689/1981 non fissa un termine finale per l’adozione del provvedimento sanzionatorio, riguardando solo la misura cautelare.
Il nucleo della decisione riguarda l’elemento soggettivo. La Corte esclude che le sanzioni Consob diverse da quelle per abuso di mercato abbiano natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 per le violazioni anteriori, come dispone l’art. 6 dello stesso decreto. Il principio del favor rei non si estende, in assenza di norma specifica, alle sanzioni amministrative, rette dal tempus regit actum.
Sul piano dei doveri degli amministratori non esecutivi, la Corte richiama la propria giurisprudenza: la normativa di settore, a partire dalla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, non deresponsabilizza i consiglieri privi di deleghe, ai quali è affidato un ruolo centrale di supervisione strategica. Spetta a essi dimostrare di essersi adeguatamente informati e di avere ostacolato l’evento dannoso; grava invece sull’autorità l’onere di allegare i segnali di allarme. Nel caso concreto, il consiglio era stato reso edotto del fenomeno dalla funzione di internal audit, vi erano stati pubblici richiami e lo stesso ricorrente aveva beneficiato di un finanziamento correlato.
La Corte conferma infine l’operatività della presunzione di colpa ex art. 3 legge n. 689/1981: provata la fattispecie tipica e la suitas della condotta, l’incolpato deve dimostrare di avere agito senza colpa. Respinta, per manifesta infondatezza, anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in presenza di giurisprudenza consolidata.
Nota della Redazione
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