Valutazione delle prove e amministratore di fatto: censura inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11660 del 04.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa. Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze istruttorie. Il vizio di legittimità non può dunque essere veicolato attraverso la riconsiderazione delle prove, né riqualificato come difetto di motivazione quando sussista doppia conforme. L’accertamento della qualità di amministratore di fatto costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per incongruenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore ortofrutticolo, agiva nei confronti di un soggetto qualificato come amministratore di fatto per ottenere la restituzione di somme asseritamente percepite in proprio e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta di questi. In particolare si contestava l’appropriazione di parte del corrispettivo della cessione dell’azienda e delle provvigioni maturate su affari conclusi con la società acquirente, oltre alla violazione del divieto di concorrenza.
Il Tribunale di Bologna rigettava le domande. La Corte di Appello di Bologna confermava il rigetto, ritenendo non provato che il prezzo di cessione pattuito fosse superiore alla somma documentata e che gli importi contestati dovessero essere destinati alla società. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e delle norme richiamate in materia societaria, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato se le condotte del convenuto integrassero la figura dell’amministratore di fatto e non avesse motivato sul ruolo gestorio dallo stesso svolto. Il presupposto logico-giuridico era individuato nell’art. 2390 cod. civ., che impone il divieto di concorrenza anche all’amministratore che agisca in via di fatto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure incentrate su una diversa valutazione delle prove. Il motivo non denunciava un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma contestava la ricostruzione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa. Tale profilo si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo e applicativo della norma di legge e attiene alla valutazione del giudice di merito.
Il Collegio ha ribadito il discrimine tra violazione di legge in senso proprio, per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ed erronea applicazione della legge, per carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. Solo quest’ultima, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze istruttorie, come affermato nelle pronunce richiamate (Cass. n. 10313/2006, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 26110/2015, Cass. n. 13238/2017).
Ha aggiunto che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, né il motivo era riqualificabile come vizio motivazionale, stante l’esistenza di doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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