Motivazione apparente e preclusione da questionario non notificato nell accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 11728 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione che, pur materialmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione per l’inidoneità delle argomentazioni a far conoscere l’iter logico seguito è apparente e integra un error in procedendo, che comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, restando irrilevante il confronto con le risultanze processuali. La preclusione di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, che impedisce di prendere in considerazione a favore del contribuente le notizie e i documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’ufficio, presuppone la rituale notifica del questionario di cui al comma 1, n. 4), e l’avvertimento della preclusione in caso di mancata collaborazione. La lettera d-bis) del comma 2 dell’art. 39 del medesimo d.P.R. condiziona l’accertamento induttivo puro al mancato seguito dato dal contribuente agli inviti ritualmente disposti.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice e i suoi due soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento loro notificati, con i quali l’ufficio aveva accertato a carico della società un maggior reddito imponibile ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d-bis), d.P.R. n. 600/1973, con disconoscimento e recupero a tassazione di componenti negativi e conseguente imputazione ai soci del maggior reddito di partecipazione.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi, ritenendo non obbligatorio l’invio del questionario e dunque legittimo il ricorso all’accertamento induttivo. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, reputando ininfluenti le modifiche legislative del 2012, dichiarando inammissibili le nuove eccezioni formulate in appello e i documenti prodotti per la prima volta in quel grado. La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, chiedendo in via subordinata di demandare al giudice del rinvio la riliquidazione delle sanzioni alla luce del decreto legislativo n. 158/2015, per il principio del favor rei. L’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. I ricorrenti avevano censurato la sentenza di appello per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sul motivo con cui si contestava che l’avviso di accertamento si fondava sull’unico presupposto della mancata risposta al questionario, mai ricevuto dalla società. La sentenza impugnata, nel liquidare la questione come modifiche legislative «non incidenti» sugli accertamenti, non ha realmente esaminato la censura, non comprendendosi neppure a quale disposizione intese riferirsi.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 presuppongono necessariamente la rituale notifica del questionario di cui al comma 1, n. 4), oltre all’avvertimento della preclusione in caso di mancata collaborazione: condizione pacificamente difettante nel caso in esame, poiché il questionario era stato invalidamente notificato, come ammesso dalla stessa amministrazione finanziaria.
Quanto al terzo e al quarto motivo, esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducevano la motivazione apparente in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle eccezioni nuove e l’erroneità del diniego di produzione documentale in appello. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, da ultimo le Sezioni Unite n. 22232/2016, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione; analoga alla motivazione apparente è quella perplessa e incomprensibile. In entrambi i casi il vizio, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.
Nel caso concreto, dalla motivazione non è dato comprendere quali deduzioni degli appellanti siano state considerate nuove eccezioni ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, né quali fossero contenute nell’atto di appello e quali nel verbale di discussione, né le ragioni dell’inammissibilità in raffronto al ricorso di primo grado. Parimenti incerta è la questione della produzione documentale in appello, non essendo chiaro se il diniego sia dipeso dalla ritenuta novità dei motivi o dalla preclusione ex art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, ovvero da entrambe le ragioni.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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