Cessione totalitaria di quote e imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. V n. 14669 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, non secondo gli effetti economici o la causa concreta dell’operazione. In caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta deve essere liquidata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. È preclusa all’amministrazione finanziaria, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati, la riqualificazione della fattispecie come cessione indiretta di azienda in forza dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018. La cessione di quote e la cessione di azienda restano negozi giuridicamente distinti e non assimilabili.

Il Fatto

La società contribuente versava spontaneamente l’imposta di registro qualificando l’operazione come cessione di ramo d’azienda e applicava conseguentemente l’imposta in misura proporzionale. In un secondo momento presentava istanza di rimborso per beneficiare dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 come modificato dalla legge di bilancio 2018 e reso retroattivo dalla legge di bilancio 2019.

Il diniego dell’Ufficio veniva annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, con decisione confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, violazione dell’art. 20 per mancata considerazione della intrinseca natura dell’atto, e omessa pronuncia sul motivo relativo al versamento spontaneo in autoliquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo esclude il vizio di motivazione omessa o apparente, rilevando che la sentenza impugnata esplicita in modo lineare la ratio decidendi circa la mancata applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l’imposta di registro è imposta d’atto: rilevano esclusivamente gli effetti giuridici, non quelli economici, dell’atto presentato alla registrazione. La valorizzazione a fini tributari della causa reale o concreta del negozio è stata superata dalla Corte costituzionale n. 158/2020, che l’ha ritenuta non coerente con l’introduzione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza più recente (Cass. n. 10214/2024, Cass. n. 14031/2024, Cass. n. 17628/2024, Cass. n. 7495/2024) e osserva che la cessione di partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale. Il diverso oggetto del trasferimento — la partecipazione sociale da un lato, il compendio di beni organizzati ex art. 2555 cod. civ. dall’altro — e la diversa disciplina applicabile, con istituti dedicati come la successione nei crediti e debiti, la responsabilità per i debiti aziendali e il trasferimento delle posizioni lavorative, denotano la giuridica non assimilabilità delle due fattispecie ex art. 20.

Sul terzo motivo la Corte afferma che il pagamento spontaneo di un’imposta non preclude la possibilità di richiederne il rimborso, purché il pagamento non sia avvenuto in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato. L’acquiescenza al provvedimento amministrativo non trova applicazione nel diritto tributario: al riconoscimento del contribuente di essere tenuto al pagamento contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione non può attribuirsi l’effetto di precludere ogni contestazione sull’an debeatur, salvo decadenza dai termini di impugnazione o estinzione del rapporto tributario. Nel caso di specie la contribuente ha legittimamente invocato l’applicazione dello ius superveniens.

La Corte compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione dello ius superveniens e della precedente qualificazione dell’atto come cessione d’azienda operata dalla stessa contribuente in sede di versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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